Sez. 5 - , Ordinanza n. 10006 del 24/04/2018 (Rv. 648067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Mancata iscrizione nel registro "Vies" - Non imponibilità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione dell'impresa cessionaria nel registro "Vies" non costituisce indizio della inesistenza dell'operazione poiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità dell'IVA, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)