Sez. 3, Sentenza n. 11907 del 10/06/2016 (Rv. 640201 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Contegno del professionista - Mancata tempestiva attivazione della pretesa risarcitoria del proprio assistito - Prescrizione del credito verso taluni dei condebitori solidali - Danno risarcibile ex art. 1223 c.c. - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità professionale, il negligente comportamento dell'avvocato che, omettendo di attivare tempestivamente la pretesa risarcitoria del proprio assistito, abbia determinato il decorso della prescrizione del credito verso taluni dei condebitori solidali, determina un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. consistente nella perdita della possibilità di avvalersi di più coobbligati, e, quindi, di agire direttamente nei confronti di quelli presumibilmente più solvibili, quali sono in particolare - in caso di crediti derivanti da un sinistro stradale - le società assicuratrici rispetto alle persone fisiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2947 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)