Sez. 2, Sentenza n. 10454 del 18/07/2002 (Rv. 555924 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Danni subiti dalla parte per mancato esercizio del proprio diritto da parte del difensore entro il termine prescrizionale - Nesso di causalità e danno risarcibile alla parte - Individuazione - Criteri.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di danni subiti dalla parte ad opera del difensore per mancato esercizio del diritto entro il termine prescrizionale, il nesso causale va individuato nel rapporto di causa ad effetto tra la negligente condotta del professionista ed il mancato accoglimento della domanda per prescrizione, mentre il danno che il professionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)