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Sez. 2, Sentenza n. 3202 del 15/07/1977 (Rv. 386719 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASI CAUTELARE E DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DISTINZIONE SECONDO LE FASI - PROVVEDIMENTI DEL PRETORE SUCCESSIVI A QUELLO PROVVISORIO - INCIDENZA SULLA VALIDITA DEL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO DI MERITO DAVANTI AL TRIBUNALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386719-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASI CAUTELARE E DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DISTINZIONE SECONDO LE FASI - PROVVEDIMENTI DEL PRETORE SUCCESSIVI A QUELLO PROVVISORIO - INCIDENZA SULLA VALIDITA DEL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO DI MERITO DAVANTI AL TRIBUNALE - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di denuncia di nuova opera si articola in due fasi distinte, cautelare l'una, di merito l'altra (possessoria o petitoria). La legittimazione passiva va riferita nella prima a coloro che, autori dell'opera, possano essere tenuti a sospenderne l'esecuzione, e nella seconda ai titolari o contitolari del diritto controverso. Il fatto poi che il pretore investito della fase cautelare emetta, dopo il provvedimento provvisorio, provvedimenti ultronei, quali la disposizione di una consulenza tecnica e la fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni, non incide sulla validita del successivo procedimento di merito, che si svolga davanti al tribunale. (V 963/75, mass n 374361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)