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Sez. 2, Sentenza n. 963 del 14/03/1975 (Rv. 374361 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - FASE DI MERITO - RISPETTIVE FUNZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374361-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - FASE DI MERITO - RISPETTIVE FUNZIONI.*

Il procedimento di denuncia di danno temuto si articola in due fasi, le quali, anche se strettamente connesse, sono tuttavia distinte per la sostanziale diversita dello scopo che perseguono e degli effetti che ne derivano. La prima, a cognizione sommaria e riservata alla Competenza per materia del pretore, ha natura cautelare e provvisoria e si conclude con la conferma, modifica o revoca, mediante ordinanza emessa in ogni caso a contraddittorio, instaurato, dell'eventuale provvedimento di urgenza, senza pregiudizio del merito della causa. La seconda fase - che ha una propria autonomia e segue in ogni caso, anche se nella prima non sia stato emesso alcun provvedimento provvisorio - da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, di natura petitoria o possessoria a seconda che l'attore ponga a fondamento della sua pretesa di merito il diritto di proprieta o altro diritto reale di godimento ovvero il possesso. Tale giudizio si svolge davanti al giudice competente per valore (che puo essere anche lo stesso pretore) , quando la causa di merito abbia carattere petitorio, o, in ogni caso, davanti al pretore, quando la causa di merito abbia carattere possessorio; e tende non gia alla convalida del provvedimento cautelare eventualmente adottato nella prima fase - previo accertamento in un ordinario procedimento contenzioso della fondatezza della pretesa del denunciante all'imposizione delle cautele necessarie ad ovviare al pericolo di danno grave e prossimo incombente sulla cosa che Forma oggetto del suo diritto e del suo possesso -, ma all'assorbimento del detto provvedimento nella pronuncia definitiva di merito sul diritto dell'attore di non subire il danno minacciato dalla cosa altrui, in funzione della tutela assicurata dall'ordinamento alla proprieta o al diritto reale di godimento o al possesso dello stesso attore. (V 98/70, mass n 344789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)