diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1834 del 16/06/1971 (Rv. 352363 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL LAVORATORE - FATTORI AMBIENTALI ED ECONOMICI-SOCIALI - RILEVANZA - LIMITI - INSUSSISTENZA DI INFERMITA INVALIDANTE.*
Stato
decisa il 1971-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352363-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL LAVORATORE - FATTORI AMBIENTALI ED ECONOMICI-SOCIALI - RILEVANZA - LIMITI - INSUSSISTENZA DI INFERMITA INVALIDANTE.*

Quando sussiste un notevole stato invalidante, il giudice deve tener conto, ai fini della Determinazione della capacita di guadagno, anche delle condizioni soggettive del lavoratore (eta, sesso, attitudine ed adattabilita a lavoro diverso), nonche dei fattori ambientali ed economico sociali, perche tali elementi pur essendo estrinseci allo stato invalidante concorrono causalmente per l'impiego delle residue energie lavorative del soggetto. Eguale esigenza non sussiste quando ci si trovi di fronte ad uno stato invalidante di scarsa entita, perche il rigetto della domanda di concessione della pensione dipende dalla Mancanza del primo e fondamentale presupposto dell'incapacita di guadagno. ' V 3874'69, mass n 344239' 2007'69, mass n 341236).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)