Sez. 2, Sentenza n. 127 del 17/01/1972 (Rv. 355856 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DI INVALIDITA PARZIALE NON PENSIONABILE - CRITERIO - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED ECONOMICHE - SOCIALI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DI INVALIDITA PARZIALE NON PENSIONABILE - CRITERIO - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED ECONOMICHE - SOCIALI - RILEVANZA.*
Se la Determinazione delle condizioni a cui e subordinato il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali e la valutazione della invalidita parziale non pensionabile - per conformarsi al disposto dell'art 38 della Costituzione - deve essere basata sulla sicura esistenza di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e cioe corrispondere a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale, un tanto esalta l'apporto concausale dei fattori soggettivo ed economico - sociale, comportando, in definitiva un piu penetrante e rigorosa valutazione complessiva. (V 1834'71, mass n 352363; 1180'71, mass n 351313; 1172'71, mass n 351300).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)