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Sez. 5, Sentenza n. 31540 del 16/03/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 230017 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Valida citazione a giudizio dell'imputato - Omessa notifica al difensore - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica da parte del giudice di pace - Obbligo - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230017-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace imponga al P.M. di effettuare la notificazione della citazione al difensore, quando questa sia stata eseguita invalidamente o sia mancata, se il processo risulti instaurato con la valida citazione dell'imputato. (La Corte ha precisato che, invece, in seguito ad una legittima regressione del procedimento come nel caso previsto dall'art. 20, comma sesto D.Lgs. 274 del 2000, la notificazione spetta all'organo delle indagini e non può considerarsi abnorme il provvedimento del giudice di pace che investa il P.M. anzichè, direttamente, la polizia giudiziaria, posto che è il P.M. che deve dare disposizioni per la notificazione della citazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)