Sez. 4, Sentenza n. 37619 del 08/06/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229148 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione di nullità della notificazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica da parte del giudice di pace.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)