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Sez. L, Sentenza n. 13165 del 08/06/2009 (Rv. 608737 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Lettura del dispositivo in udienza - Attestazione nel verbale d'udienza - Necessità - Attestazione contenuta nella narrativa della sentenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608737-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'attestazione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa deve risultare dal verbale di udienza, senza che assuma rilievo che, nella narrativa della sentenza, il collegio abbia dato atto del compimento di tale incombente, dovendosi escludere - a differenza di quanto stabilito dall'art. 126 cod. proc. civ. per il cancelliere, al quale sono richieste specifiche attestazioni nella redazione del verbale di udienza - che l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel prevedere, tra i contenuti necessari della sentenza, una "concisa esposizione dello svolgimento del processo", attribuisca al giudice un particolare potere certificativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)