Sez. 3, Sentenza n. 19299 del 08/09/2006 (Rv. 592926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - IN GENERE | Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Prova testimoniale - Inammissibilità - Querela di falso - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - IN GENERE
Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che l'allegata omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza (requisito previsto a pena di nullità della sentenza stessa) non può essere provata per testimoni, e che rimane irrilevante, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, che la parte deduca, nei propri scritti difensivi, che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia mai avvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)