Sez. 1, Sentenza n. 5444 del 15/05/1991 (Rv. 472172 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere | Solidarietà - Estensione.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra i sindaci stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)