Sez. 1, Sentenza n. 25178 del 14/12/2015 (Rv. 637902 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Omessa vigilanza sull'operato degli amministratori - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dei sindaci - Litisconsorzio necessario con gli amministratori - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Cod. Civ. art. 2407, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)