Sez. 3, Sentenza n. 2679 del 12/10/1981 Ud. (dep. 11/03/1982) Rv. 152721 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLA SOVRAIMPOSTA - EFFETTI SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E SULLA PRESCRIZIONE DEL REATO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLA SOVRAIMPOSTA - EFFETTI SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E SULLA PRESCRIZIONE DEL REATO.*
L'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce una condizione pregiudiziale per il promovimento dell'Azione penale che ha corso, quindi, dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta è divenuto definitivo. Ne consegue che da questo momento decorre il termine di prescrizione del reato. (Conf mass n 128540).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)