Sez. 3, Sentenza n. 4259 del 19/04/1991 (Rv. 471760 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - In genere. | Conduttore parente entro il secondo grado del locatore - Venditore - Esclusione dalla prelazione ex ultimo comma dell'art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 - Inapplicabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - In genere.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 318 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - secondo la quale le norme dei precedenti commi non si applicano, oltre che nella ipotesi di retratto successorio, "nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado" - non trova applicazione ove lo stesso conduttore sia anch'egli parente entro il secondo grado, ripristinandosi in tal caso il "favor" del conduttore che ispira l'istituto della prelazione urbana.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)