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Sez. 3, Sentenza n. 3626 del 28/04/1997 (Rv. 503942 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Immobile condotto in locazione da una società di persone - Vendita dell'immobile locato, da un fratello ad un altro fratello - Diritto di prelazione a favore del conduttore - Società - Insussistenza - Titolarità della società in capo ad altro fratello del venditore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503942-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Se un immobile, adibito ad uso diverso dall'abitazione, condotto in locazione da una società di persone - nella specie in nome collettivo - è venduto da un fratello ad un altro, non sussiste, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.38 legge 27 luglio 1978 n. 392 il diritto di prelazione a favore del conduttore, né il favor verso di questo si ripristina se la titolarità della società è di un altro fratello del venditore, perché comunque le società, pur se di persone, sono soggetti giuridici distinti dai soci che le compongono o rappresentano, e perciò con propria denominazione, riconosciuta dall'ordinamento (art. 2659 cod. civ. in tema di note di trascrizione), e capaci di divenire titolari di proprie situazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2298, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)