Sez. 2 - , Sentenza n. 2124 del 29/01/2021 (Rv. 660314 - 01)
SERVITÙ - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la libertà del fondo - Successiva domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio - Ammissibilità - Presupposti - Natura autodeterminata del diritto - Irrilevanza.
SERVITÙ - IN GENERE
L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)