Sez. 2, Sentenza n. 5894 del 20/04/2001 (Rv. 546134 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - Allegazione di un titolo d'acquisto diverso - In appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.. (Nella specie, la corte ha ritenuto che la proposizione in appello dell'usucapione abbreviata non comporta mutamento dell'originaria domanda di rivendica)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/10/1931 num. 1572 art. 7, Regio Decr. 12/10/1933 num. 1359 art. 54, Regio Decr. 29/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)