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Sez. 3, Sentenza n. 17008 del 20/08/2015 (Rv. 636320 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ | Grave inadempimento ex art. 5, comma 4, della l. n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636320-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ

In tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della l. n. 203 del 1982, secondo il quale la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ove si concreti nel mancato pagamento del canone per "almeno una annualità", si interpreta nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone e non anche che la risoluzione del contratto di affitto possa essere pronunziata nella sola ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione quest'ultima che porterebbe a ritenere irrilevante, per la risoluzione del contratto, la corresponsione annuale di una somma irrisoria, e ciò in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge, per il quale rileva, ai fini della determinazione di una gravità della morosità tale da giustificare la risoluzione, l'ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)