Sez. 3, Sentenza n. 3442 del 08/03/2001 (Rv. 544618 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ | Grave inadempimento ex art. 5, comma quarto, legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ
In tema di contratti di affitto agrario, l'art.5, comma quarto, della legge n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per "almeno una annualità", va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma quarto, citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge. In definitiva, ciò che rileva, ai fini della determinazione della gravità della morosità tale da giustificare la risoluzione del contratto, è l'ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)