Sez. 2, Sentenza n. 1551 del 23/01/2026 (Rv. 677556-01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE | Coniuge superstite - Permanenza nell’abitazione familiare dopo l'apertura della successione ab intestato - Qualificazione quale legittimo esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Possesso di beni ereditari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Effetti di cui all'art. 485, comma 2, c.c. - Inapplicabilità. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - IN GENERE - In genere. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI - In genere.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..
Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)