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Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008 (Rv. 603060 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Successione "ab intestato" - Chiamato che continua ad abitare la casa coniugale e ad utilizzare i mobili - Possesso dei beni ereditari - Configurabilità - Redazione dell'inventario - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603060-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE

In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 581 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)