Sez. 1, Sentenza n. 10389 del 14/02/2024 Cc. (dep. 12/03/2024) Rv. 285919-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sequestro di prevenzione disposto ai sensi della legge n. 575 del 1965 - Sequestro penale del medesimo bene - Prevalenza del procedimento penale - Ragioni - Conseguenze in tema di gestione dei beni e di tutela delle posizioni creditorie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, nel caso in cui la proposta di applicazione sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice procedente, ove il bene sottoposto a sequestro o a confisca sia oggetto di contestuale sequestro penale, è quello del procedimento penale, in virtù della prevalenza riconosciuta dall'art. 2-ter, comma nono, legge 31 maggio 1965, n. 575, sicché è a quest'ultimo che devono essere devolute le questioni relative alla gestione dei beni e alla tutela delle posizioni creditorie.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)