Sez. 1, Sentenza n. 15533 del 27/10/2017 Cc. (dep. 06/04/2018) Rv. 272626 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca definitiva disposta ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Terzi creditori - Disciplina prevista dal Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di misure di prevenzione - Applicabilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
Le norme dettate dagli artt. 52 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, si applicano anche alle ipotesi di confisca disposte in sede penale ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta "legge di stabilità"), mentre la disciplina transitoria, prevista dai commi 199 e ss. della medesima legge al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri contenuti nel citato d.lgs. n. 159 del 2011 alle procedure di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, trova applicazione solo rispetto ad esse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 53, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 190 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)