Sez. 2, Sentenza n. 4391 del 22/11/1976 (Rv. 383112 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - PROPOSIZIONE TARDIVA DELLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DA PARTE DELL'ACQUIESCENTE ALLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - PROPOSIZIONE TARDIVA DELLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DA PARTE DELL'ACQUIESCENTE ALLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TERMINI - DECORRENZA.*
Colui che ha fatto acquiescenza alla sentenza puo proporre tardivamente l'impugnazione incidentale, purche questa abbia il carattere di una controimpugnazione, ossia purche investa le stesse questioni dell'impugnazione principale, contro cui costituisca una reazione, ma dev'essere proposta entro i termini degli artt 326 e 327 cod proc civ qualora concerna capi di domanda del tutto indipendenti da quello dell'impugnazione principale, ossia costituisca un'impugnazione incidentale autonoma. In quest'ultimo caso, il termine di cui all'art 326 decorre dal momento in cui il notificante ha proceduto alla notificazione della sentenza alla controparte, poiche in quel momento egli aveva piena conoscenza della decisione, ne rileva il fatto che la notificazione sia avvenuta irritualmente, poiche chi ha provocato una nullita non puo invocarla in proprio favore. (V 1788/75, mass n 375447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)