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Sez. L, Ordinanza n. 35009 del 31/12/2025 (Rv. 677157-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677157-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)