Sez. U, Sentenza n. 440 del 25/02/1970 (Rv. 345426 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROCESSO PENDENTE - NOTIFICA AI PROCURATORI COSTITUITI - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROCESSO PENDENTE - NOTIFICA AI PROCURATORI COSTITUITI - NECESSITA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce una fase del procedimento in cui si inserisce, rivolta a far precisare dalla Corte suprema, con effetti vincolanti per la parte e per il giudice, quale sia il giudice ordinario o speciale cui spetti di conoscere della controversia l'istanza di regolamento pertanto, come atto dell'unico procedimento pendente, deve essere notificata, per le parti costituite, al rispettivo procuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)