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Sez. U, Sentenza n. 440 del 25/02/1970 (Rv. 345426 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROCESSO PENDENTE - NOTIFICA AI PROCURATORI COSTITUITI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345426-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROCESSO PENDENTE - NOTIFICA AI PROCURATORI COSTITUITI - NECESSITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce una fase del procedimento in cui si inserisce, rivolta a far precisare dalla Corte suprema, con effetti vincolanti per la parte e per il giudice, quale sia il giudice ordinario o speciale cui spetti di conoscere della controversia l'istanza di regolamento pertanto, come atto dell'unico procedimento pendente, deve essere notificata, per le parti costituite, al rispettivo procuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)