Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 febbraio 1978, causa 78/77
Epigrafe
Nel procedimento 78/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
JOHANN LÜHRS, con sede in Twielenfleth
e
HAUPTZOLLAMT DI AMBURGO-JONAS,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento CEE del Consiglio 17 febbraio 1976, n. 348, relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento riguardo alle patate, e del regolamento CEE della Commissione 14 aprile 1976, n. 890, che prevede in determinati casi l'esonero dalla tassa all'esportazione per le patate,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
In conseguenza della diminuzione delle superfici coltivate e delle sfavorevoli condizioni atmosferiche, nel 1975 si è registrato un rilevante calo della produzione di patate nell'ambito della Comunità e di altri paesi europei. Ne sono risultati, nell'autunno 1975 e soprattutto all'inizio del 1976, difficoltà d'approvvigionamento μ considerevoli aumenti dei prezzi.
Dopo che alcuni Stati membri avevano spontaneamente adottato provvedimenti protettivi, la stessa Comunità stabiliva delle misure nel settore delle patate. In tal senso il Consiglio sospendeva, alla fine di gennaio -inizio di febbraio 1976, i dazi all'importazione per le patate. Onde evitare che quantitativi eccessivi di patate, di cui si aveva bisogno urgente nella Comunità, venissero esportati nei paesi terzi, il Consiglio adottava il regolamento 17 febbraio 1976, n. 348 (GU 1976, n. L 43 pag. 14, ), entrato in vigore il 19 febbraio 1976, relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento riguardo alle patate. Detto regolamento istituiva, a far tempo dal 20 febbraio 1976, una tassa sull'esportazione delle patate di 25 unità di conto il quintale. Il regolamento della Commissione 14 aprile 1976, n. 890 (GU 1976, n. L 101, pag. 40) autorizzava gli Stati membri ad esonerare da detta tassa talune esportazioni destinate ai paesi figuranti fra i loro acquirenti tradizionali.
punto 2
Il 20 febbraio 1976, l'attrice esportava in Svezia complessivamente 1210 quintali di patate destinate all'alimentazione (voce 07.01-A-III della tariffa doganale comune). Il 3 ed il 9 marzo, nonché il 30 aprile 1976, il convenuto chiedeva all'attrice il versamento di complessivi DM 108258,60 a titolo di tassa sull'esportazione. La riscossione di tale tassa si fondava sul regolamento CEE del Consiglio n. 348/76, già menzionato.
Nella conversione del suddetto importo lo Hauptzollamt applicava, in un primo momento, un saggio di DM 3,57873 per unità di conto, ottenendo così una tassa di DM 89,47 il quintale. Con provvedimento 8 giugno 1976 il convenuto modificava i precedenti provvedimenti e richiedeva l'ulteriore versamento di complessivi DM 2456,30, sostenendo di essersi prima basato su un errato saggio di conversione dell'unità di conto. Il saggio di conversione esatto sarebbe stato di DM 3,66 per unità di conto e l'ammontare della tassa, la quale ai sensi del regolamento n. 348/76 era di 25 unità di conto il quintale, sarebbe pertanto stato pari a DM 91,50 il quintale.
Dopo aver esperito senza successo i mezzi di ricorso amministrativi, l'attrice promuoveva, il 28 settembre 1976, un'azione giudiziaria avanti il Finanzgericht di Amburgo. A sostegno della sua azione, essa faceva valere i seguenti argomenti: il 10 e il 16 febbraio 1976, l'attrice aveva venduto a prezzo fermo delle patate destinate all'alimentazione da esportare in Svezia. Come termine di consegna era stato convenuto il 21 febbraio 1976. Al momento della conclusione del contratto non si sapeva nulla della riscossione di una tassa sull'esportazione delle patate. L'attrice aveva però sentito parlare della possibile introduzione d'una tassa sull'esportazione di patate nei paesi terzi e s'era perciò informata presso le competenti autorità. Ancora il 20 febbraio 1976 queste ignoravano — allo stesso modo dell'associazione di categoria — l'entrata in vigore del regolamento n. 348/76. Fiduciosa che la normativa sulla tassa all'esportazione non sarebbe entrata in vigore, essa aveva esportato le patate. Nel concludere i contratti con il fornitore e con l'acquirente essa aveva pertanto calcolato solo l'utile lordo usuale nel commercio. La fissazione della tassa a DM 91,50 il quintale corrisponde «in pratica ad un'espropriazione», in quanto l'attrice stessa ha realizzato un utile di soli DM 105 il quintale. Per di più il regolamento n. 348/76 ha un effetto retroattivo inammissibile, in quanto interferisce in contratti conclusi già prima della sua entrata in vigore.
Il convenuto nella causa principale afferma invece che la tassa sull'esportazione è stata imposta in modo regolare. La riscossione d'una tassa sull'esportazione delle patate destinate al consumo alimentare è stata determinata dalle difficoltà d'approvvigionamento e dagli alti prezzi delle patate registratisi nell'ambito del mercato comune. L'efficacia di provvedimenti di tal genere dipende dalla loro rapida entrata in vigore e dall'entità dell'imposizione. Il regolamento è di certo entrato in vigore entro un termine breve, ma non con effetto retroattivo e se ha ancora influito sui contratti non adempiuti ciò costituisce un rischio commerciale a carico dell'attrice. Non è stato tuttavia leso il legittimo affidamento, già per il semplice fatto che l'attrice non è stata colta di sorpresa, avendo «sentito parlare», anteriormente all'entrata in vigore del regolamento CEE n. 348/76, della possibile istituzione d'una tassa sull'esportazione delle patate.
Circa il livello del saggio di conversione, il convenuto nella causa principale ha osservato che il regolamento CEE n. 348/76 non è un provvedimento di politica agricola e non è quindi soggetto al saggio rappresentativo di cambio contemplato dal regolamento CEE n. 475/75. Si tratta piuttosto di una normativa di politica congiunturale e commerciale. La tassa sull'esportazione è un dazio economico della Comunità. Perciò, nel calcolarla, occorre applicare il saggio di cambio di DM 3,66 valevole in base al regolamento n. 950/68 per i dazi doganali.
Con ordinanza 16 giugno 1977, il Finanzgericht di Amburgo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se il regolamento (CEE) n. 348/76, in collegamento con il regolamento (CEE) n. 890/76, violi, specialmente in relazione dell'entità della tassa sull'esportazione, il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto non contempla alcuna deroga generale alla riscossione della tassa per le esportazioni effettuate in base a contratti conclusi anteriormente al 17 febbraio 1976.
2. In caso di soluzione negativa della 1o questione:
a) Se, ai fini della conversione della tassa all'esportazione indicata dal regolamento (CEE) n. 348/76 in unità di conto, vada applicato il saggio di cambio valevole per i dazi doganali a norma del regolamento (CEE) n. 950/68, parte I, titolo 1, lettera C 3, oppure quello contemplato dal regolamento (CEE) n. 475/75.
b) Se la fissazione della tassa sull' esportazione, con riferimento all' esportazione di patate destinate all'alimentazione, a 25 unità di conto il quintale, tenuto conto dei saggi di cambio di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 oppure al regolamento (CEE) n. 475/75, violi il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 7 del trattato CEE in quanto non compensa, o non compensa a sufficienza, la differente situazione valutaria dello Stato esportatore rispetto agli altri Stati membri.
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1977.
Giusta l'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio consigliere giuridico, sig. Bernhard Schloh, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Peter Kalbe, in qualità di agente, assistito dal sig. Bjarne Hoff-Nielsen, membro dell'ufficio legale della Commissione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Prima questione (tutela del legittimo affidamento)
paragrafo 1
Il Consiglio osserva innanzitutto che la prima questione contempla la situazione giuridica che risulta dall'applicazione del regolamento del Consiglio n. 348/76 in collegamento col regolamento della Commissione n. 890/76. La censura d'illegittimità non può esser mossa al regolamento del Consiglio, giacché il medesimo Consiglio ha abilitato e delegato la Commissione — art. 1, n. 2, del suo regolamento — ad adottare qualsiasi misura transitoria necessaria. Sarebbe spettato casomai alla Commissione di tener in maggior conto la necessità di rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento, prevedendo quindi misure transitorie più complete di quelle contenute nel regolamento n. 890/76.
paragrafo 2
In subordine, il Consiglio esamina se il regime relativo ai casi d'applicazione ed all'esonero dalla tassa, di cui al regolamento n. 890/76 adottato dalla Commissione in collegamento col regolamento di base del Consiglio, violi il principio della tutela del legittimo affidamento.
paragrafo 3
È eccessivo equiparare l'applicazione del regolamento del Consiglio alle esportazioni, convenute prima della sua adozione ma effettuate in via ulteriore, alla retroattività delle norme giuridiche. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 143/73, SOPAD/Forma e Firs, Racc. 1973, pag. 1441, punti nn. 8 e 9, e 2/75, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide/Mackprang, Racc. 1975, pag. 616, punto n. 4) si desume che l'applicazione immediata d'un provvedimento giuridico a situazioni originatesi prima dell'adozione del provvedimento stesso a causa dell'andamento delle operazioni di mercato, ma perfezionatesi soltanto in seguito, non implica in linea di principio alcuna difficoltà.
paragrafo 4
Ne consegue che il problema non è quello di accertare se si dovesse tener conto dei vecchi contratti, già stipulati, ma non ancora eseguiti, ai fini d'un regime generale di esonero, ma quello del se, istituendo la tassa sull'esportazione, il legislatore comunitario avesse motivo di creare norme transitorie speciali destinate a tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici interessati.
paragrafo 5
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'affidamento degli operatori economici che hanno assunto impegni di natura economica è giustificato solo nell'ipotesi in cui la nuova normativa, generatrice di oneri, sia stata adottata senza preavviso e con effetto immediato, e non sia stata prevedibile neppure per l'operatore economico prudente (sentenza 8 giugno 1977 nella causa 97/76, Merkur, punti nn. 5 e 9, Racc. 1977, pagg. 1076-1077 e sentenza 15 giugno 1975 nella causa 74/74, CNTA, Racc. 1975, pagg. 549-550, punti nn. 41-43).
paragrafo 6
Visti i provvedimenti di taluni Stati membri e le sospensioni dei dazi sull' esportazione delle patate in forza di atti comunitari adottati nel gennaio ed all' inizio di febbraio 1976, il Consiglio è del parere che un commerciante di patate della Comunità avrebbe certamente potuto prevedere, al più tardi all'inizio di febbraio 1976, che la Comunità avrebbe adottato a breve termine provvedimenti tendenti a limitare l'esportazione nei paesi terzi della produzione comunitaria, già troppo scarsa per soddisfare la domanda del mercato interno.
paragrafo 7
Quanto all'assunto dell'attrice nella causa principale, secondo cui il 20 febbraio essa non poteva essere ancora al corrente dell'entrata in vigore della tassa sull'esportazione, si può obiettare che il Consiglio ha fatto conoscere il contenuto del nuovo regolamento per mezzo di comunicazioni alla stampa in data 17 e 18 febbraio 1976, diffuse da più quotidiani tedeschi d'interesse nazionale nell'edizione del 19 febbraio 1976.
paragrafo 8
Dal punto di vista del suo ammontare, la tassa non è né smisuratamente elevata né imprevedibile per gli operatori commerciali. Essa doveva essere atta a privare l'esportazione di qualsiasi vantaggio derivante dall'attribuzione di elevate sovvenzioni all'importazione da parte di taluni paesi vicini della Comunità. Stando alle informazioni di cui disponevano, all'epoca dei fatti, gli organi della Comunità, queste sovvenzioni possono raggiungere importi considerevoli, come 18 unità di conto il quintale, nel caso di specie in Svezia.
paragrafo 9
La Commissione osserva che un regime generale d'esonero era stato istituito dal suo regolamento n. 890/76, adottato in attuazione dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 348/76. Detto articolo prevedeva espressamente la possibilità di adottare siffatte misure. Il regime d'esonero stabilito dalla Commissione deve consentire «di mantenere determinate correnti tradizionali di scambi» di cui si poteva presupporre ch'esse vertano su quantitativi che non superino quelli abitualmente smerciati nell'ambito di queste correnti (regolamento n. 890/76, primo considerando).
paragrafo 10
La prima questione verte quindi unicamente sulla mancanza d'esoneri particolari a favore delle esportazioni in altri paesi europei ed in particolare in Svezia.
paragrafo 11
La tassa controversa non ha effetto retroattivo e si applica solo alle esportazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore. Il fatto che vecchi contratti siano stati adempiuti in condizioni meno favorevoli per gli interessati, non è sufficiente ad invalidare le disposizioni che hanno istituito siffatte tasse.
paragrafo 12
Per quanto riguarda la tutela del legittimo affidamento, la Comunità può essere tenuta ad adottare provvedimenti transitori speciali nel caso in cui l'esistenza d'un rapporto giuridico tra gli operatori o l'adempimento degli obblighi derivanti da detto rapporto viene leso con effetto immediato e senza preavviso, senza che ciò sia imposto da un interesse pubblico inderogabile (sentenza 97/76), Merkur/Commissione, già menzionata).
paragrafo 13
Il Consiglio e la Commissione potevano rinunciare ad adottare una normativa transitoria particolare. Esclusivamente i Paesi Bassi e la Francia esportano normalmente una parte rilevante della loro produzione di patate. Questi due paesi avevano già vietato le esportazioni finanche prima dell'istituzione della tassa di cui è causa.
paragrafo 14
In relazione ai divieti d'esportazione vigenti negli Stati membri, questa tassa presenta il vantaggio di riaprire, in linea di principio, la via alle esportazioni. Per di più, le istituzioni comunitarie hanno sempre considerato che non incombesse loro di favorire con particolari deroghe le esportazioni, che, in ragione delle restrizioni vigenti in uno Stato membro, vengono effettuate per il tramite d'esportatori aventi sede in un altro Stato membro.
paragrafo 15
Quanto all'adempimento dei contratti stipulati dall'attrice, essa non può nemmeno far valere la tutela del legittimo affidamento. La sollecitudine mostrata dall'attrice e dalla società Engh, con sede in Straelen, che l'aveva rifornita, nell'informarsi il più rapidamente possibile delle modalità della tassa comunitaria all'esportazione, prova che detta tassa non le ha colpite immediatamente né improvvisamente, e mostra per di più ch'esse fin dalla stipulazione del contratto hanno tenuto conto della possibilità di restrizioni dell'esportazione e della tassa di cui trattasi.
paragrafo 16
Ritorcendo che una tassa di 25 unità di conto il quintale assorbe quasi l'intero prezzo di vendita, il che equivale in pratica ad una «espropriazione», l'attrice affronta il problema giuridico della proporzionalità dei mezzi. Quest'assunto è inesatto. La tassa sull'esportazione deve prima di tutto servire a neutralizzare le sovvenzioni all'importazione delle patate attribuite dalla Svezia. Sono soprattutto queste sovvenzioni che incitavano numerosi esportatori comunitari a pagare prezzi eccessivi per le patate indigene, il che serve solo a rafforzare la tendenza al rialzo dei prezzi nell'ambito della Comunità.
paragrafo 17
Vista l'esistenza d'una sovvenzione di 18 UC il quintale per le importazioni in Svezia, la tassa di 25 UC il quintale corrisponde ad un onere reale di 7 UC il quintale, il che non può più considerarsi sproporzionato.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Seconda questione sub a) (saggio di cambio)
paragrafo 1
Il Consiglio esamina la questione del se il saggio di cambio «verde», definito dal regolamento n. 475/75, possa applicarsi unicamente nel caso in cui il provvedimento di cui trattasi trovi direttamente o indirettamente il proprio fondamento giuridico in un articolo del Trattato relativo alla politica agricola comune. Il testo del regolamento sembra ribadire questa interpretazione. Tuttavia, ad avviso del Consiglio, si può prospettare l'applicazione del regolamento n. 475/75, almeno per analogia, alla tassa sull'esportazione delle patate, basata sugli artt. 103 e 113. Come motivazione il Consiglio invoca fra l'altro la natura di prodotto agricolo delle patate, il fatto che dei provvedimenti possano considerarsi come dettati da ragioni di politica agricola e nel contempo di politica congiunturale o commerciale, e finalmente il tenore del regolamento della Commissione 3 marzo 1976, n. 485 (GU 1976, n. L 56, pag. 23), che reca modalità di applicazione del regolamento n. 348/76.
paragrafo 2
Detto regolamento n. 485/76 ha reso le disposizioni del regolamento n. 645/75 (GU 1975, n. L 67, pag. 16) applicabili alla tassa sull'esportazione delle patate, disposizioni che riguardano la riscossione di tasse sull'esportazione di prodotti delle organizzazioni di mercato. Per questi motivi il Consiglio è propenso a ritenere che i saggi di cambio di cui al regolamento n. 475/75, vadano applicati alla tassa sull'esportazione.
paragrafo 3
Poiché il regolamento n. 348/76 è giuridicamente fondato sugli artt. 103 e 113 del Trattato CEE, la Commissione ritiene che, da un punto di vista giuridico strettamente formale, non vi sia niente da ridire su un eventuale rifiuto dell'Amministrazione tedesca delle dogane di applicare i saggi di cambio fissati dal regolamento n. 475/75. Tuttavia, la politica agricola e la politica commerciale e congiunturale non costituiscono due settori contrapposti.
paragrafo 4
La Commissione è dell'avviso che pur se questa tassa, in ragione del suo fondamento, rientra nella politica commerciale e congiunturale, non è escluso ch'essa possa considerarsi come una misura che risulta «da un provvedimento riguardante la politica agricola comune» e che possano applicarsi i saggi di cambio stabiliti dal regolamento n. 475/75.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Seconda questione sub b) (discriminazione risultante dall'applicazione d'un saggio di cambio fisso)
paragrafo 1
Il Consiglio osserva che i saggi di cambio fissi presentano grandi vantaggi e soprattutto quello di consentire agli operatori del mercato di calcolare in anticipo le condizioni economiche che li riguardano. Le differenze che possono sorgere a causa dei divari nell'andamento monetario degli Stati membri non sono quindi dovute ad un trattamento discriminatorio.
paragrafo 2
È per evitare che il livello dei prezzi nell'ambito della Comunità riveli divergenze artificiali dovute alla situazione monetaria degli Stati membri e non per eliminare un'asserita discriminazione, che è stato attuato il sistema degli importi compensativi.
paragrafo 3
Una siffatta misura non è necessaria per le operazioni d'esportazione di cui trattasi nella fattispecie, non essendo le esportazioni atte a creare divergenze nella formazione dei prezzi nell'ambito della Comunità.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, non vi è stato rischio di sviamento del traffico commerciale, di sviamento artificiale delle correnti di scambi, dovuto a fattori d'ordine monetario che avrebbero giustificato l'istituzione d'un regime di importi compensativi monetari.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
La ditta Johann Lührs, attrice nella causa principale, rappresentata dal sig. Siegfried Stossno, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio consigliere giuridico, sig. Bernhard Schloh, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Peter Kalbe, assistito dal sig. Bjarne Hoff-Nielsen, membro dell'ufficio legale della Commissione, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 22 novembre 1977.
paragrafo 2
Nel corso di tale udienza la ditta Johann Lührs, ha sottolineato di non essere un'impresa specializzata nel commercio di patate e quindi di non essere pratica delle questioni afferenti alla vendita di ortaggi. È solo per equilibrare i trasporti da effettuarsi col suo parco veicoli ch'essa ha acquistato e venduto, il 10 e 16 febbraio, delle partite di patate, come un carico per i propri camions.
paragrafo 3
Il ministero federale delle finanze informava le direzioni centrali delle finanze dell'esistenza della tassa sull'esportazione, solo il 24 febbraio. Al più tardi in detta data esse avrebbero potuto informare le competenti autorità doganali. Al momento dell'esportazione, gli uffici doganali non erano stati ancora messi al corrente della nuova situazione. Ne consegue che dev'essere concessa la tutela del legittimo affidamento.
paragrafo 4
Un eventuale divieto d'esportare sarebbe stato, per essa, meno oneroso, in quanto un siffatto provvedimento sarebbe stato costitutivo d'un caso di forza maggiore, di guisa ch'essa avrebbe potuto recedere dal contratto senza subire perdite. È sorprendente che un provvedimento più mite, e cioè una tassa sull'esportazione abbia, per essa, conseguenze molto più gravi.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 16 giugno 1977, pervenuta in cancelleria il 6 luglio successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni vertenti sulla validità e sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 17 febbraio 1976, n. 348, relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento riguardo alle patate (GU L 43, pag. 14) e del regolamento della Commissione 14 aprile 1976, n. 890, che prevede, in determinati casi, l'esonero dalla tassa all'esportazione per le patate (GU L 101, pag. 40);
punto 2
le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas ed un commerciante-spedizioniere che, in data 20 febbraio 1976, aveva esportato in Svezia 1210 quintali di patate ed al quale veniva imposta, a norma del regolamento n. 348/76, una tassa di DM 108256,60, importo aumentato in via ulteriore di DM 2456,30.
punto 3
Con la prima questione si chiede se il regolamento n. 348/76, in collegamento con il regolamento n. 890/76, violi, specialmente in relazione all'entità della tassa sull'esportazione, il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto non contempla alcuna deroga generale alla riscossione della tassa per le esportazioni effettuate in base a contratti conclusi anteriormente al 17 febbraio 1976;
punto 4
risulta infatti dal fascicolo che l'attrice nella causa principale vendeva il 10 e 16 febbraio 1976 a prezzi fissi in Svezia delle partite di patate ch'essa aveva acquistato nei Paesi Bassi;
avendo saputo di un imminente divieto o tassa comunitari all'esportazione delle patate, essa cercava tra il 16 ed il 20 febbraio 1976 di attingere informazioni più sicure, ma, non avendole ottenute, il 20 febbraio 1976 esportava le partite di cui è causa;
quindi le venivano imposte tasse per importi solo leggermente inferiori al prezzo di vendita pattuito.
punto 5
Il Consiglio adottava il regolamento n. 348/76 in considerazione della penuria provocata nel 1975 dallo scarsissimo raccolto di patate, situazione che implicava un rialzo considerevole dei prezzi nonché difficoltà d'approvvigionamento in talune regioni della Comunità ed il rischio di un aumento del costo della vita;
detta situazione veniva aggravata dalle esportazioni di patate nei paesi terzi, favorite in taluni di essi, fra cui la Svezia, da sovvenzioni sull'esportazione;
il suddetto regolamento istituiva quindi una tassa sull'esportazione nei paesi terzi, di ammontare pari a 25 unità di conto il quintale;
a termini del suo articolo 2, il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 19 febbraio 1976, e si applica «alle operazioni per le quali le formalità doganali di esportazione sono espletate a partire dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 1976».
punto 6
Dalle circostanze di cui sopra risulta che il regolamento n. 348/76 era dettato da un interesse pubblico inderogabile, che esigeva l'entrata in vigore immediata del regime adottato;
il buon funzionamento del mercato comune richiedeva infatti un provvedimento atto a arginare un andamento nel quale la tendenza al rialzo dei prezzi e le esportazioni anormali nei paesi terzi si stimolavano reciprocamente;
d'altra parte detto provvedimento non poteva sorprendere gli ambienti professionali interessati che, se non potevano ancora rendersi conto della situazione anormale, erano stati in ogni caso preavvisati dai precedenti provvedimenti comunitari (sospensione dei dazi doganali sull'importazione) e dai provvedimenti già adottati dagli Stati membri tradizionalmente esportatori di patate;
quindi, gli operatori economici prudenti ed accorti dovevano prevedere l'adozione di misure più rigorose, di guisa che nella fattispecie essi non possono far valere un legittimo affidamento.
punto 7
Per quanto riguarda l'entità della tassa sull'esportazione, questa non può nemmeno sorprendere gli ambienti ben informati, dato che al momento dell'adozione del regolamento n. 348/76 già diversi paesi terzi attribuivano premi sull'importazione, come la Svezia che sembra aver attribuito dei premi che vanno fino al controvalore di 18 unità di conto il quintale;
onde neutralizzare l'effetto di siffatti provvedimenti, la tassa comunitaria doveva esser ancora più alta, di guisa che il tasso di 25 unità di conto il quintale non può considerarsi eccessivo.
punto 8
In forza dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 348/76, la Commissione ha, col regolamento n. 890/76, autorizzato gli Stati membri ad esonerare dalla tassa all'esportazione «le esportazioni … effettuate anteriormente al 30 maggio 1976 verso i paesi terzi o i territori indicati nell'allegato, sempreché tali esportazioni siano effettuate in esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 17 febbraio 1976»;
detta norma veniva adottata considerando che era opportuno «consentire agli Stati membri di mantenere determinate correnti tradizionali» e «che le quantità non rischiano di superare queste correnti tradizionali».
punto 9
Il provvedimento transitorio così adottato non può nemmeno venir considerato come più restrittivo di quanto non richieda il principio della tutela del legittimo affidamento, un siffatto affidamento potendo esistere solo in capo ad operatori che avevano riposto la loro fiducia nella persistenza di relazioni economiche abituali e ben consolidate;
non è stato sostenuto che la Svezia faccia parte dei paesi terzi con cui esistono correnti d'esportazione tradizionali di patate e ch'essa avrebbe quindi dovuto esser menzionata nell'allegato al regolamento n. 890/76.
punto 10
La prima questione va perciò risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti nn. 348/76 e 890/76.
punto 11
Con la seconda questione, lett. a), si chiede se, ai fini della conversione della tassa all'esportazione indicata in unità di conto, vada applicato il saggio di cambio valevole per i dazi doganali a norma del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172), parte I, titolo I, lett. C3, oppure quello contemplato dal regolamento del Consiglio 25 febbraio 1975, n. 475, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (GU L 52, pag. 28);
la questione si spiega con la circostanza che all'epoca dei fatti il saggio di cambio contemplato dal regolamento n. 950/68 era leggermente più alto di quello contemplato dal regolamento n. 475/75 per i provvedimenti relativi alla politica agricola comune.
punto 12
Il regolamento n. 348/76 non contiene alcuna espressa indicazione quanto ai saggi da applicare per la conversione della tassa di 25 unità di conto in valuta nazionale;
da un lato, la circostanza ch'esso è stato adottato in forza degli artt. 103 e 113 del Trattato lo qualifica come un provvedimento che rientra nella politica congiunturale ed in quella economica piuttosto che nella politica agricola comune;
d'altro lato, le patate sono un prodotto agricolo ai sensi del Trattato e la tassa sull'esportazione veniva concepita dalla direzione generale dell'agricoltura presso la Commissione ed adottata dal Consiglio composto dai ministri dell'agricoltura, allo scopo di mantenere i prezzi nell'ambito della Comunità ad un livello ragionevole e di garantire l'approvvigionamento, quindi delle finalità di cui all'art. 39, n. 1, lett. d) ed e), del Trattato in quanto finalità della politica agricola comune;
inoltre la confusione veniva aumentata dal fatto che la Commissione stessa, nel regolamento d'attuazione 3 marzo 1976, n. 485 (GU L 56, pag. 23), ha dichiarato applicabile alla riscossione della tassa di cui è causa il suo regolamento 13 marzo 1975, n. 645, che stabilisce modalità d'applicazione dei prelievi e delle tasse sull'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 67, pag. 16);
pur se, dal punto di vista formale, il regolamento n. 348/76 non può considerarsi come rientrante nella politica agricola comune, dal punto di vista sostanziale esso vi è strettamente connesso;
punto 13
quindi, la prima parte della seconda questione va risolta nel senso che, tenuto conto delle incertezze inerenti al regolamento n. 348/76, l'equità esige che, ai fini della conversione della tassa sull'esportazione in valuta nazionale, sia applicato il tasso di cambio che, all'epoca dei fatti, era meno oneroso per gli interessati.
punto 14
Con la seconda questione, lett. b), si chiede se la fissazione della tassa a 25 unità di conto il quintale violi il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 7 del Trattato CEE, in quanto non compensa, o non compensa a sufficienza, la differente situazione valutaria dello Stato esportatore rispetto agli altri Stati membri.
punto 15
Non è necessario approfondire il problema generale così richiamato né esaminare in qual misura esso possa e debba essere preso in considerazione nella normativa comunitaria, in quanto dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che, dato che l'istituzione della tassa sull'esportazione ha avuto un effetto proibitivo generale, la tassa stessa è stata applicata solo in alcuni casi isolati;
ne consegue che la questione è puramente teorica e che in effetti l'applicazione del regolamento n. 348/76 non ha violato qualsivoglia divieto di discriminazione.
punto 16
Nemmeno dall'esame di detta questione sono dunque emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 348/76.
punto 17
Non sembra possibile, tenuto conto di quanto precede, appagare le esigenze d'equità eventualmente inerenti a casi singoli, nell'ambito della normativa vigente, dato che esclusivamente il legislatore comunitario può soddisfare siffatte esigenze per mezzo di adeguate clausole mitigatrici (Härteklauseln), quali si riscontrano nel diritto fiscale tedesco nonché in quello d'altri Stati membri.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 16 giugno 1977, dichiara:
1o Dall'esame delle questioni non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti nn. 348/76 e 890/76.
2o Tenuto conto delle incertezze inerenti all'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 348/76, tra i tassi di cambio contemplati dai regolamenti del Consiglio nn. 950/68 e, rispettivamente, 475/75, va applicato, nella conversione in valuta nazionale della tassa sull'esportazione, quello che all'epoca dei fatti era meno oneroso per l'interessato.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o febbraio 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher