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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 giugno 1980, causa 135/79

Decisione
decisa il 1980-06-03
ECLI
ECLI:EU:C:1980:143

Epigrafe

Nel procedimento 135/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Gedelfi Grosseinkauf GmbH & Co. KG, di Colonia, e Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, domanda vertente sulla validità dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 (GU n. L 73, pag. 1), relativo all'organizzazione co-mune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Disciplina della materia

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, prescrive che, all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, venga riscosso, oltre al dazio doganale, un prelievo per l'addizione di zucchero. Un criterio semplice adottato per esentare dal prelievo i prodotti che hanno una forte concentrazione di zucchero naturale (che si contrappone allo zucchero addizionato) è stato quello di escludere dal prelievo i succhi di frutta aventi valore in dogana superiore ad un importo determinato. Per i succhi d'arancia rientranti nella sottovoce 20.07 Β della tariffa doganale comune, questo importo è stato determinato in 30 UC per 100 kg di peso netto. Quindi l'art. 2 del regolamento n. 516/77 istituisce, richiamandosi al suo allegato I, un prelievo per i succhi d'arancia che hanno un valore in dogana pari o inferiore a 30 UC per 100 kg di peso netto. Questi prodotti rientrano nella sottovoce 20.07 Β II b) 1 della tariffa doganale comune. Per contro, i succhi d'arancia che hanno un valore in dogana superiore a 30 UC per 100 kg di peso netto, che rientrano nella sottovoce 20.07 Β II a) 1 della tariffa doganale comune, sono esenti da prelievo.
paragrafo 2
In virtù della regola generale C.3 per l'interpretazione della tariffa doganale comune, cui si riferisce l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 516/77, il tasso di cambio da applicarsi per la conversione dell'importo di riferimento nelle monete nazionali è «quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da quest'ultimo riconosciuta». La parità monetaria a suo tempo dichiarata dalla Repubblica federale di Germania era di 3,66 DM e 30 UC equivalevano quindi a 109,80 DM.
paragrafo 3
Questo sistema è stato peraltro modificato dal 1o gennaio 1979, allorché, con il regolamento del Consiglio n. 2779/78 (GU 1978, n. L 333, pag. 5), l'unità di conto europea (unità «paniere») è stata introdotta nella tariffa doganale comune.
paragrafo 4
Per stabilire se il prodotto importato sia effettivamente soggetto a prelievo, il valore in dogana dello stesso si calcola conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 803/68, relativo al valore in dogana, nella fattispecie nella versione del regolamento del Consiglio n. 338/75 (GU 1975, n. L 39, pag. 5). L'art. 12 di questo regolamento stabilisce che, allorché alcuni degli elementi che servono a determinare il valore in dogana sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la stima, il tasso di cambio da applicarsi è l'ultimo corso di vendita constatato sui mercati di cambio più rappresentativi di detto Stato membro.
paragrafo 5
In esecuzione dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 516/77, l'importo del prelievo summenzionato, per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1978, è stato stabilito dal regolamento n. 2857/77 della Commissione in 0,2568 UC per 100 kg di peso netto.
paragrafo 6
Infine il prelievo, qualora debba venir riscosso, si calcola secondo il cosiddetto «tasso verde». Il regolamento del Consiglio n. 878/77 (GU, 1977, n. L 106, pag. 27), relativo ai tassi di cambio da applicarsi nel settore agricolo, stabilisce per il DM, all'art. 2, n. 1, lett. c, una parità di 0,293033 UC.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti

paragrafo 1
La controversia che ha dato origine al provvedimento di rinvio verte sulla legittimità di un'ingiunzione di pagamento con cui lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, richiamandosi a disposizioni di diritto comunitario, chiede il versamento di un prelievo.
paragrafo 2
Nel gennaio 1978, la ditta Gedelfi Großeinkauf importava in Germania quattro partite di succo d'arancia israeliano. Nella dichiarazione doganale il prodotto era classificato nella sottovoce 20.07 B II a) : succhi di frutta con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°, di valore superiore a 30 UC per 100 kg di peso netto, di arance. Su questa base, e tenuto conto del regime preferenziale, l'importatore calcolava l'onere doganale in ragione del 5,7 % e versava la somma corrispondente. La dichiarazione, poiché era stata compilata secondo l'art. 40, leu. a), della legge tedesca in materia doganale (Zollgesetz), doveva considerarsi come accertamento dell'imposta, salvo controlli successivi.
paragrafo 3
L'ufficio doganale di Amburgo-Jonas, esaminata la dichiarazione, riteneva invece che il prodotto andasse classificato nella sottovoce 20.07 B II b) 1 aa) della tariffa doganale comune.
paragrafo 4
In pratica, l'ufficio doganale accettava il prezzo fatturato in dollari statunitensi conformemente all'art. 9 del regolamento n. 803/68, relativo al valore in dogana, e, in applicazione dell'art. 12 dello stesso regolamento (nella sua versione emendata dal regolamento n. 338/75 summenzionato), convertiva questo importo in DM secondo l'ultimo corso di vendita rappresentativo (1 dollaro = 2,10 DM). I valori ottenuti per le quattro partite di merce importata erano i seguenti:
paragrafo 5
98,94 DM per 100 kg di peso netto
paragrafo 6
103,63 DM per 100 kg di peso netto
paragrafo 7
103,63 DM per 100 kg di peso netto
paragrafo 8
100,69 DM per 100 kg di peso netto.
paragrafo 9
Rilevando che tutti questi valori erano inferiori al valore limite indicato nella tariffa doganale comune, in quanto, secondo le norme vigenti, 30 UC erano pari a 109,80 DM, l'ufficio doganale obiettava che i prodotti in questione andavano classificati nella sottovoce 20.07 B II b) 1 aa) della tariffa doganale.
paragrafo 10
In virtù dell'art. 2 e dell'allegato I del regolamento del Consiglio 17 marzo 1977, n. 516 (GU n. L 73, pag. 1), combinati con il regolamento della Commissione 21 dicembre 1977, n. 2857 (GU n. L 329, pag. 35), i prodotti che rientrano in questa sottovoce sono soggetti a prelievo. Inoltre questi prodotti sono soggetti alla tassa tedesca sullo zucchero.
paragrafo 11
Con provvedimento di rettifica 1o marzo 1978, l'ufficio doganale di Amburgo-Jonas ingiungeva quindi alla Gedelfi di versare un prelievo di 23672,59 DM e una tassa sullo zucchero di 2089,29 DM. Il 10 marzo 1978 la Gedelfi faceva opposizione contro questo provvedimento.
paragrafo 12
La Gedelfi non sostiene che l'ufficio doganale di Amburgo-Jonas ha applicato erroneamente le disposizioni della tariffa doganale comune e quelle sul regime dei prelievi; essa osserva però che l'importazione delle stesse merci in altri Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Regno Unito) avrebbe potuto svolgersi senza prelievi applicando le stesse disposizioni, in quanto dalla conversione nelle rispettive monete nazionali sarebbe risultato un valore della merce superiore a 30 UC il quintale. Essa ritiene dunque che l'applicazione di queste disposizioni rappresenti un provvedimento discriminatorio contrario agli artt. 3, leu. d), 18, 39, 40, 110 e 113 del Trattato CEE.
paragrafo 13
Con decisione 13 ottobre 1978 l'ufficio doganale di Amburgo-Jonas dichiarava il reclamo infondato. La Gedelfi impugnava tale provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Amburgo.
paragrafo 14
Con ordinanza 20 luglio 1979, il Finanzgericht sospendeva il procedimento chiedendo alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale a norma dell'art. 177, 1o comma, del Trattato CEE sulle seguenti questioni:
paragrafo 15
«1) Se l'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, combinato con l'allegato I dello stesso regolamento e con l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1977, n. 2857, sia invalido in quanto contempla un prelievo, per merci della voce 20.07 Β II b) 1 della tariffa doganale comune, il cui valore, calcolato in base ai tassi di cambio stabiliti nelle regole generali, lettera C, n. 3, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, risulta, all'importazione nella Repubblica federale di Germania, pari o inferiore a 30 unità di conto per 100 kg netti, mentre, all'importazione negli altri Stati membri — supposto lo stesso prezzo d'importazione in dollari — la stessa merce avrebbe un valore superiore a 30 unità di conto, cosicché negli altri Stati membri non si riscuoterebbe prelievo. 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare senz'altro le norme sulla riscossione del prelievo a motivo dell'invalidità dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee o se sia necessario, a tal fine, un provvedimento del competente organo legislativo comunitario. 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se, nell'ipotesi indicata sub 1), gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare le norme sulla riscossione del prelievo per il motivo che l'imposizione dello stesso condurrebbe ad una violazione del principio di uguaglianza in contrasto con i valori accolti dal legislatore».
paragrafo 16
Come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht ravvisa nella disparità di oneri fiscali risultante nei vari Stati membri una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE nonché la violazione del principio generale della parità di trattamento. Tuttavia esso non si ritiene competente a dichiarare la nullità dei regolamenti comunitari vigenti in materia, come ha proposto l'attrice nella causa principale.
paragrafo 17
Il tribunale sottolinea che la seconda e la terza questione riguardano la soluzione pratica della controversia. A suo parere, il principio di uguaglianza può venir rispettato nella fattispecie solo esonerando l'attrice dal gravame fiscale. Il ripristino della parità di trattamento mediante riscossione retroattiva di un prelievo all'importazione negli altri Stati membri va escluso per motivi di legittimità e per ragioni pratiche. Un'altra soluzione potrebbe consistere nel riconoscere all'autorità o ai tribunali nazionali, nei casi analoghi alla fattispecie, la facoltà di rinunciare a riscuotere un tributo, senza sancire esplicitamente la nullità delle norme in questione, qualora detta riscossione si risolva in un'imposizione contraria al principio della parità di trattamento.
paragrafo 18
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1979.
paragrafo 19
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la società Gedelfi Großeinkauf GmbH & Co. KG, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. D. Ehle, del foro di Colonia, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. D. Vignes, direttore del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf e dal sig. M. Beschel, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.
paragrafo 20
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
La società Gedelfi, attrice nella causa principale, osserva in primo luogo che il problema specifico della fattispecie non verte tanto sulla classificazione tariffaria, quanto sulla notevole variazione della parità di cambio fra le diverse monete ed in particolare del marco rispetto al dollaro.
paragrafo 2
Le istituzioni comunitarie non ignoravano questo problema ed hanno fatto il possibile per adottare norme miranti ad evitare distorsioni in campo doganale. Essa ricorda a questo proposito i regimi speciali istituiti per il formaggio dal regolamento n. 656/75 (GU 1975, n. L 72, pag. 1) e per il vino dal regolamento n. 1167/76 (GU 1976, n. L 135, pag. 42), che hanno conferito efficacia vincolante in materia doganale ai tassi rappresentativi usati nel settore agricolo («tassi verdi»).
paragrafo 3
La Gedelfi ritiene che la riscossione di un prelievo sul succo d'arancia che essa ha importato nella Repubblica federale di Germania sia illegittima per vari motivi.
paragrafo 4
Il principio della tariffa doganale comune e quello del regime comune di prelievi su un prodotto disciplinato da un'organizzazione di mercato presuppongono inderogabilmente la parità di trattamento e quindi anche la riscossione di un prelievo identico in qualsiasi punto della frontiera esterna del territorio doganale comune. Questi dettami scaturiscono dai principi dell'unione doganale (artt. 18, 110 e 113 del Trattato CEE), dal divieto di distorsioni della concorrenza (art. 3 del Trattato CEE), dall'applicazione uniforme delle norme sulle organizzazioni di mercato nei confronti delle importazioni dai paesi terzi (artt. 39, 40 e 43 del Trattato CEE) e dal divieto di distorsioni della concorrenza negli scambi intracomunitari di merci (artt. 9, 12 e 30 del Trattato CEE): cfr. La sentenza della Corte 13 dicembre 1973 nelle cause riunite 37 e 38/73, Sociaal Fonds voor Diamatarbeiders c/Indiamex, Race. 1973, pag. 1609.
paragrafo 5
L'applicazione di dazi all'importazione nel territorio comunitario varianti a seconda della località d'importazione è contraria inoltre al divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE. All'importatore tedesco di succo d'arancia che importa la merce via Amburgo non può essere richiesto un prelievo, dato il divieto di discriminazione, poiché qualsiasi importatore francese, belga od olandese potrebbe importare la stessa merce allo stesso prezzo d'importazione, espresso in dollari, via Marsiglia, Anversa o Amsterdam, senza essere soggetto a prelievo. Questo principio si applica specialmente nel caso di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, come il succo d'arancia.
paragrafo 6
Inoltre, le istituzioni comunitarie sapevano che, continuando ad applicare la regola generale C.3 per la classificazione doganale, si sarebbero provocate distorsioni della concorrenza dopo l'instaurazione della libera oscillazione delle monete nel 1971. Il fatto di non aver modificato questa norma e di aver conservato l'unità di conto tradizionale — e ciò fino a tutto il 1978 — costituisce una carenza manifesta ed intollerabile del legislatore comunitario. Questa carenza è sottolineata ancor più dal ritardo nell'adozione del regolamento con cui è stata introdotta l'unità di conto europea (UCE). L'applicazione dell'UCE nella fattispecie avrebbe consentito l'importazione dei succhi di frutta in franchigia di prelievo.
paragrafo 7
L'attrice nella causa principale invoca infine la finalità dei valori di riferimento, cioè quella di esimere dal prelievo alcuni succhi di frutta di valore elevato e che presentano contemporaneamente una forte concentrazione di zucchero naturale. Continuare ad applicare un tasso di cambio, calcolato per di più in modo teorico c del tutto inadeguato, per determinare il valore di riferimento è incompatibile con questa finalità. È proprio nel paese la cui moneta si rivaluta, come in Germania, che i valori di riferimento espressi in unità di conto hanno portato alla riscossione di un prelievo, nonostante il valore della merce fosse molto alto.
paragrafo 8
L'attrice nella causa principale ritiene che, per questi motivi, le disposizioni che costituiscono l'oggetto della prima questione abbiano perso la loro validità.
paragrafo 9
Tuttavia essa si chiede se, dopo la sostituzione dell'unità di conto con l'unità di conto europea (UCE), la Corte debba emanare una pronunzia di portata così ampia. Essa ricorda a questo proposito la soluzione «di equità» fornita nella sentenza 1° febbraio 1978 (causa 78/77, Lührs e/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1978, pag. 169), che consisteva nel-l'applicare il tasso di cambio meno oneroso per gli amministrati. Di conseguenza essa propone di risolvere il problema nella fattispecie dichiarando che, se per un prodotto della sottovoce 20.07 Β II deve applicarsi il valore di riferimento di 30 unità di conto per 100 kg di peso netto, l'equità impone di far ricorso al valore di riferimento in base al quale il prodotto di cui trattasi avrebbe potuto venir importato in franchigia di prelievo, nel periodo in questione, allo stesso prezzo d'importazione espresso in dollari, in uno Stato membro della CEE.
paragrafo 10
La Commissione riconosce che la situazione nella fattispecie, cioè disparità di trattamento finanziario per prodotti identici, pur se disciplinati dalle stesse disposizioni, può lasciar perplessi. Per questa ragione essa tiene a illustrare anzitutto la posizione dell'unità di conto nell'ambito dell'evoluzione monetaria.
paragrafo 11
Fin dall'istituzione dell'unità di conto, in un primo tempo nel regolamento finanziario del 1960 e, in seguito, durante l'elaborazione della tariffa dogonale comune, si è scelta come valore di riferimento una determinata quantità di oro, cioè 0,88867088 grammi di oro fino. Il vantaggio di questa unità di conto era che poteva ricollegarsi a parità monetarie fisse, concordate nell'accordo di Bretton Woods (1944) sul Fondo monetario internazionale (FMI).
paragrafo 12
Tuttavia, il legislatore comunitario si è sempre trovato in difficoltà, giacché la politica monetaria esula dalla disciplina del diritto comunitario.
paragrafo 13
Dal 1971, il sistema di parità fissa ancorata all'oro è venuto a trovarsi parzialmente paralizzato. La successiva evoluzione monetaria ha comportato notevoli divergenze dei tassi di cambio effettivi rispetto alle parità ufficiali nei rapporti fra gli Stati membri, specie dal 1975 in poi. Così stando le cose, l'unità di conto cui si riferiva la tariffa doganale comune corrispondeva sempre meno alla realtà economica. Poiché questa unità di conto costituiva un criterio per la classifica- zione delle merci, detta situazione ha aumentato parallelamente le possibilità di disparità di classificazione.
paragrafo 14
Di fronte all'incertezza dell'evoluzione monetaria, il legislatore comunitario ha ovviato a queste disparità di trattamento disciplinando singole materie (valore in dogana, classificazione di determinati prodotti agricoli) e determinati settori («tassi verdi» nel settore delle organizzazioni dei mercati agricoli, in relazione agli importi compensativi monetari).
paragrafo 15
La possibilità di contemplare una soluzione globale era strettamente connessa all'opera di studio per giungere ad una riforma monetaria mondiale. Parallelamente a questa ricerca per una riforma a livello internazionale, il legislatore comunitario, dal 1975, ha elaborato la nozione di unità «paniere». Esso ha ampliato progressivamente la sfera d'applicazione di quest'ultima, estendendola
paragrafo 16
con la decisione del Consiglio 21 maggio 1975 (GU n. L 104, pag. 35), agli aiuti finanziari contemplati dalla convenzione ACP-CEE di Lomé; con la decisione del Consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, alle operazioni della Banca europea per gli investimenti; con la decisione della Commissione 18 dicembre 1975, n. 3289 (GU n. L 327, pag. 4), al settore del Trattato CECA; mediante il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 356, pag. 1), al bilancio delle Comunità europee.
paragrafo 17
Infine, istituendo il sistema monetario europeo (a decorrere dal 1o gennaio 1979), il legislatore comunitario ha cominciato a costituire nella Comunità una zona di stabilità monetaria. Per il settore doganale si è quindi trovata una soluzione consistente nell'adottare l'unità di conto europea come parametro a decorrere dal 1o gennaio 1979.
paragrafo 18
Alla luce di queste considerazioni, la censura di discriminazione mossa al legislatore comunitario significa nella fattispecie sostenere che quest'ultimo ha omesso, pur essendo evidente che l'evoluzione monetaria talvolta si risolveva in disparità di trattamento tariffario delle merci a seconda degli Stati membri, di fissare un tasso di conversione corrispondente alla realtà economica o di vegliare, con qualsiasi altro mezzo, a che non si verificassero differenze negli oneri fiscali a seconda degli Stati membri importatori.
paragrafo 19
La Commissione riconosce che, in linea di massima, una discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE può conseguire da una carenza (cfr. sentenza 19 ottobre 1977 nelle cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins Pont-à-Mous-son e/Office interprofessionnel des céréales, Race. 1977, pag. 1795). Tuttavia essa si chiede se l'art. 40, n. 3, possa applicarsi nella fattispecie.
paragrafo 20
La questione decisiva in realtà è quella di stabilire se, per effetto di una carenza del legislatore, due situazioni identiche siano state trattate in modo disuguale, arbitrariamente e senza giustificazione oggettiva, vale a dire se sia stata commessa una discriminazione.
paragrafo 21
Il fatto che, in casi sporadici, si siano verificate discriminazioni che comportavano inconvenienti finanziari per diversi operatori non basta a giustificare la censura di discriminazione nei confronti del legislatore (sentenza 24 ottobre 1973 nella causa 43/72, Merkur c/Commissione, Race. 1973, pag. 1055, punti 19 e segg. della motivazione).
paragrafo 22
Detta discriminazione presumerebbe l'obbligo giuridico del legislatore comunitario di prevedere, per il periodo compreso fra il 1972 e il 1978, norme atte ad escludere siffatta disparità di trattamento nella classificazione tariffaria e, di riflesso, nell'imposizione di tributi all'importazione di merci nella Comunità. Sotto l'aspetto del principio di parità, siffatto obbligo esiste allorché il legislatore non può addurre alcun motivo obiettivo per giustificare la sua omissione.
paragrafo 23
La Commissione espone tre ordini di considerazioni per dimostrare che effettivamente non si può muovere alcun rimprovero al legislatore comunitario.
paragrafo 24
Anzitutto essa osserva che l'impiego di un'unità di conto rischia di comportare conseguenze giuridiche diverse a seconda degli Stati membri, almeno finché non vi sarà una politica monetaria comunitaria e finché le monete degli Stati membri possono assumere un andamento completamente dissociato dai parametri comunitari. In questi frangenti, è impossibile giungere alla parità di trattamento, nel senso stretto del termine, con tutti gli atti comunitari. Il riferimento all'unità «paniere» attualmente vigente non fornisce nemmeno esso la garanzia auspicata.
paragrafo 25
Quindi, la complessità del problema di trovare soluzioni che consentano di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune richiede che il legislatore comunitario disponga di un ampio margine di valutazione per stabilire se e in quale fase dell'evoluzione monetaria sia necessario apportare emendamenti sul piano legislativo (cfr. sentenze nelle cause 43/72, Merkur c/Commissione, Racc. 1973, pag. 1055, punto 20; 9 e 11/71, Compagnie d'approvisionnement c/Commissione, Race. 1972, pag. 391, punti 28 e segg.; 28/74, Gillet c/Commissione, Race. 1975, pag. 463).
paragrafo 26
In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'accusa mossa al legislatore comunitario di essere rimasto inerte dinanzi all'andamento della situazione monetaria o di aver atteso troppo a lungo ad istituire la nuova unità di riferimento sia priva di fondamento.
paragrafo 27
Solo verso il 1974 l'evoluzione monetaria è sfociata in disparità notevoli e nettamente rilevabili nell'applicazione delle disposizioni doganali. Da questo momento il legislatore comunitario, come si è sottolineato, si è adoperato per l'instaurazione graduale di una nuova unità di conto, vale a dire l'unità «paniere». L'esitazione delle istituzioni comunitarie ad introdurre immediatamente la nuova unità «paniere» in altri settori disciplinati dal diritto comunitario, e in particolare nel settore delle dogane, si spiega in gran parte con le incertezze circa l'andamento monetario sul piano mondiale. A questo proposito la Commissione ricorda da un lato il rapporto esistente tra la conferenza di Kingston del gennaio 1976, circa la riforma del sistema monetario internazionale, e la sua proposta di regolamento relativa all'unità di conto europea dell'ottobre 1976 e, dall'altro, il rapporto fra l'entrata in vigore delle modifiche degli statuti del Fondo monetario internazionale, il 1° aprile 1978, e l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1979, del regolamento n. 2779/78, relativo all'applicazione dell'unità di conto europea nel settore doganale.
paragrafo 28
In terzo luogo, la Commissione ritiene che il legislatore comunitario abbia giustamente rinunciato ad istituire un nuovo tasso provvisorio o transitorio di conversione per l'applicazione della tariffa doganale comune.
paragrafo 29
A conferma, essa cita ad esempio i «tassi verdi», il cui andamento dimostra solo una corrispondenza molto approssimata, per alcune monete, ai tassi di cambio effettivi. D'altro canto, l'applicazione del «tasso verde» a due prodotti, vale a dire il vino (sottovoce 22.05 C) e il formaggio (voce 04.04) non è stata decisa per ragioni doganali, ma perché potessero continuare a funzionare regimi agricoli del tutto speciali.
paragrafo 30
Nemmeno l'applicazione dell'«ultimo corso di vendita constatato sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro» ha dato risultati soddisfacenti. In realtà le esigenze pratiche della tariffa doganale comune escludono che si possa ricorrere al cambio del giorno.
paragrafo 31
Per di più, l'istituzione nel settore doganale di nuovi tassi di conversione avrebbe implicato divergenze notevoli per quel che riguarda le quote degli Stati membri relative ai contingenti tariffari comunitari, ed avrebbe avuto ripercussioni sui dazi specifici stabiliti in unità di conto. La soluzione di questi problemi speciali doveva collocarsi precisamente nell'ambito di una revisione fondamentale, che d'altronde si è iniziata nel 1975 ed è poi proseguita con ritmo progressivo.
paragrafo 32
La Commissione attira l'attenzione sul fatto che le circa 130 sottovoci per le quali il dazio doganale è espresso in unità di conto riguardano dazi consolidati nell'ambito del GATT. L'adozione di modifiche unilaterali a seguito dell'introduzione di nuovi tassi di conversione avrebbe inevitabilmente provocato disaccordi di politica commerciale con altri paesi aderenti al GATT. A questo proposito essa ricorda che si sono svolte consultazioni nell'ambito del GATT con i principali interlocutori commerciali della Comunità in occasione dell'introduzione della nuova unità monetaria «paniere» nella tariffa doganale comune.
paragrafo 33
La Commissione sottolinea che, in definitiva, le conseguenze tariffarie dell'evoluzione monetaria non hanno apparentemente provocato gravi perturbazioni negli scambi. In tutto il periodo fra il 1971 e il 1978, la Commissione non ha ricevuto reclami da parte di operatori commerciali svantaggiati e non le è nemmeno risultato che si fossero verificate modifiche delle correnti commerciali.
paragrafo 34
Nemmeno il Consiglio condivide il punto di vista dell'attrice nella causa principale. Esso ricorda che il sistema disciplinato dal regolamento n. 516/77 è stato introdotto nel diritto comunitario nel 1968 mediante il regolamento n. 865/68 (GU 1968, n. L 153, pag. 8) e che la validità di questa disciplina non è stata contestata. Qualora oggi si constatasse che le disposizioni in questione sono discriminatorie e, eventualmente, invalide, questa invalidità sarebbe sopraggiunta fra il giugno-luglio 1968 e il gennaio 1978.
paragrafo 35
Quanto alla questione del se il legislatore comunitario avrebbe dovuto seguire una linea diversa durante questo periodo, onde adeguare le disposizioni contestate all'andamento della situazione monetaria, il Consiglio svolge un argomento molto simile a quello esposto dalla Commissione.
paragrafo 36
Dopo queste osservazioni preliminari, il Consiglio espone tre ordini di argomenti per risolvere negativamente la prima questione sottoposta dal Finanzgericht.
paragrafo 37
In primo luogo gli atti comunitari litigiosi non possono venir rimessi sul tappeto — anche riservandosi di applicare l'art. 174, 2° comma, del Trattato — mediante una domanda pregiudiziale sulla loro validità, poiché queste norme inizialmente erano legittime; la situazione criticata è stata detcrminata da avvenimenti estranci alla Comunità, che sfuggivano al suo controllo, e più precisamente è conseguenza del disordine monetario. A questo proposito il Consiglio si richiama alla sentenza 13 giugno 1972, nella quale la Corte ha stabilito che, se dopo l'adozione di un atto comunitario si crea una situazione per cui l'applicazione rigorosa di detto provvedimento non corrisponde più alle esigenze del mercato, la legittimità di detto atto non può più venir messa in dubbio (cause riunite 9 e 11/71, Compagnie d'approvisionnement c/Commissione, Racc. 1972, pag. 391, punto 39).
paragrafo 38
Il secondo argomento del Consiglio, complementare del primo, è che la Comunità se deve far fronte ad una situazione di squilibrio di cui non è responsabile, non è tenuta ad accollarsi tutte le conseguenze. Essa non è tenuta a por rimedio a tutti gli invonvenienti di detta situazione sempreché non abbia assunto un atteggiamento arbitrario o non abbia commesso un errore manifesto o non abbia fatto cattivo impiego dei propri poteri, il che però è decisamente escluso nella fattispecie (cfr. le sentenze 7 luglio 1976 nella causa 7/76, IRCA e/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. 1976, pag. 1213, punto 13; 28 gennaio 1979 nella causa 98/78, Racke e/Hauptzollamt Mainz, Racc. 1979, pag. 69, punto 5, e le sentenze già citate a questo proposito dalla Commissione).
paragrafo 39
Infine il Consiglio sostiene che la disparità di trattamento di cui è indubbiamente stato vittima l'importatore in Germania non rappresenta una discriminazione ai sensi del Trattato o un'illecita violazione del principio di uguaglianza, in quanto i prodotti non si trovavano in reale concorrenza. In realtà l'attrice nella causa principale non ha assunto che i prodotti importati fossero in concorrenza diretta con merci identiche importate tramite un altro Stato membro nel quale avevano evitato il prelievo.
paragrafo 40
Se il problema si riduce ad una differenza nel margine di utile fra un operatore in Germania che ha versato il prelievo e un operatore in un altro Stato membro che non l'ha versato, è dubbio che questa situazione possa definirsi vera discriminazione ai sensi del Trattato. È più che probabile che l'importatore abbia riversato l'onere del prelievo sui consumatori. D'altro canto non si può far carico alla Comunità di non aver ovviato meticolosamente ad una situazione di disparità derivante dall'azione autonoma degli Stati membri. In realtà il margine differenziale di cui trattasi non provoca discriminazioni «atte a determinare perturbazioni sul mercato dei prodotti considerati» (sentenza 30 novembre 1978 nella causa 87/78, Welding c/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, Race. 1978, pag. 2457, punto 6 in fine). Il Consiglio ricorda a questo proposito la massima «de minimis non curat praetor»

SENTENZA › In fatto › II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda e sulla terza questione

paragrafo 1
Per quel che riguarda la seconda questione, la società Gedelfi osserva essenzialmente che una pronunzia pregiudiziale a norma dell'art. 177 del Trattato CEE che stabilisca l'illegittimità o l'incompatibilità con il principio di equità di una disposizione di un regolamento o dell'applicazione della stessa ha effetto immediato e vincolante per il giudice nazionale. Essa consente quindi a detto giudice di pronunziarsi in base a quanto ha sancito in via pregiudiziale la Corte, e non è il caso che, per di più, il Consiglio o la Commissione, o entrambe le istituzioni, abroghino o modifichino l'atto comunitario di cui trattasi.
paragrafo 2
A proposito della terza questione, l'attrice nella causa principale ricorda che, dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, essa ha sostenuto che la riscossione del prelievo viola il diritto comunitario in modo tanto palese che non è nemmeno necessario che la Corte si pronunzi in via pregiudiziale. Poiché tuttavia la Corte è stata interpellata, si deve supporre, secondo la pratica finora seguita nella giurisprudenza dalla Corte stessa, che essa tratteggerà nella sua sentenza una soluzione del caso concreto che sia conforme al diritto comunitario.
paragrafo 3
Tuttavia la società Gedelfi ritiene che, per i tribunali nazionali, la soluzione del problema scaturisca dall'art. 177 del Trattato CEE, in quanto esso fornisce a detti tribunali la competenza per disapplicare le disposizioni illegittime di diritto comunitario nel caso specifico. Allorché il tribunale adito è persuaso che l'illegittimità delle disposizioni in questione è fuori dubbio, esso può prendere questa iniziativa senza interpellare la Corte di giustizia, come si sarebbe potuto fare nel caso presente.
paragrafo 4
Quanto alla seconda questione, la Commissione sottolinea che in realtà il Finanzgericht di Amburgo non chiede se le disposizioni di cui trattasi siano nulle perché in alcuni casi esse arrecano pregiudizi finanziari all'importatore, bensì se dette disposizioni siano nulle in quanto esse provochino detto pregiudizio finanziario. In effetti una semplice dichiarazione d'invalidità andrebbe troppo oltre la finalità di eliminare le disparità di trattamento. Siffatta decisione implicherebbe in realtà che la riscossione dei prelievi venga privata di qualsiasi fondamento giuridico, anche nel caso in cui il prelievo sia di per sé pienamente giustificato. La Commissione sottolinea a questo proposito un certo parallelismo fra la presente causa e le cause riunite 124/77 e 20/77 (Moulins Pont-à-Mousson c/Office interprofessionnel des céréales, Racc. 1977, pag. 1795).
paragrafo 5
A parere della Commissione, la terza questione del giudice a quo non è molto chiara. Qualora andasse intesa nel senso che si tratta di determinare se, anche qualora la Corte di giustizia non accertasse una violazione del principio di uguaglianza, le autorità nazionali possano rinunziare, per motivi di equità, a riscuotere il prelievo in un caso specifico, la questione dovrebbe venir risolta negativamente. In effetti un siffatto provvedimento di equità inciderebbe «sull'effetto delle norme comunitarie relative all'imponibile, alle condizioni d'imposizione ovvero all'importo del contributo di cui trattasi» e dovrebbe quindi avere un fondamento giuridico di diritto comunitario (cfr. sentenza 28 giugno 1977 nella causa 118/76, Balkan-Import-Export e/Hauptzollamt Berlin Packhof, Racc. 1977, pag. 1177). Nella fattispecie siffatto fondamento fa difetto.
paragrafo 6
Il Consiglio ritiene, per quel che riguarda la seconda questione, che, se la Corte dichiarasse nullo l'art. 2 del regolamento n. 516/77, gli importi riscossi dallo Hauptzollamt dovrebbero venir considerati come versati indebitamente. Il Finanzgericht potrebbe allora effettuare, senza attendere un nuovo atto comunitario, l'annullamento del provvedimento di modifica sul quale verte la controversia principale.
paragrafo 7
Il Consiglio ritiene che la terza questione sia priva di oggetto. Tuttavia, per il caso in cui essa fosse intesa a stabilire se il tribunale nazionale debba pronunziarsi secondo equità, esso si richiama alla sentenza nella causa 78/77, Liihrs e/Hauptzollamt Amburgo-Jonas, Racc. 1978, pag. 169, punto 17.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza dell'I 1 marzo 1980 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dall aw. D. Ehle, del foro di Colonia, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato per la fase orale dal sig. Β. Schloh e dalla sig.ra B. Laloux, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 aprile 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 20 luglio 1979, registrata in cancelleria il 21 agosto 1979, il Finanzgericht di Amburgo, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte tre questioni sulla validità e sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 73, pag. 1).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso promosso da un'impresa di commercio all'ingrosso contro il provvedimento di rifiuto opposto ad un reclamo da essa presentato allo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Amburgo-Jonas. Detto reclamo era diretto contro un provvedimento di modifica con cui lo Hauptzollamt aveva ingiunto all'impresa interessata il versamento di un prelievo di 23672,59 DM per l'importazione di quattro partite di succo d'arancia provenienti da Israele. Al momento dell'importazione di detta merce, l'ufficio doganale aveva accettato la dichiarazione presentata dall'impresa importatrice, nella quale il prodotto di cui trattasi era classificato nella sottovoce 20.07 Β II a) 1 della tariffa doganale comune («succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C, di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto, di arance»). Col provvedimento di modifica lo Hauptzollamt classificava le merci nella sottovoce 20.07 Β II b) 1 aa) («succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C, di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto, di arance, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %»). L'aliquota del dazio doganale è identica per entrambe le sottovoci, però l'importazione dei prodotti classificati nella sottovoce citata per ultima è soggetta per di più all'applicazione di un prelievo.
punto 3
Il summenzionato regolamento n. 516/77 disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che comprende determinati succhi di frutta. L'art. 2, n. 2, di detto regolamento contempla l'applicazione di un prelievo, per gli zuccheri diversi addizionati, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento, tra i quali figurano i succhi d'arancia di cui alla sottovoce 20.07 Β II b) 1 aa). La motivazione del regolamento sottolinea che lo zucchero ha un'incidenza diretta e notevole sul costo di determinati prodotti trasformati; che è necessario quindi armonizzare il regime degli scambi di detti prodotti con quello contemplato per lo zucchero; che per questi motivi è opportuno emanare disposizioni che garantiscano che all'elemento «zucchero» addizionato ai prodotti trasformati venga applicato un prelievo a condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 359, pag. 1).
punto 4
Risulta dalle norme summenzionate che si presume che i succhi d'arancia di valore superiore a 30 UC il quintale, e compresi nella sottovoce 20.07 B II a) 1, abbiano una percentuale di zucchero naturale talmente alta che non vi è motivo di colpirli con un prelievo per lo zucchero addizionato.
punto 5
A norma dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 516/77, le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune si applicano ai fini della classificazione dei prodotti contemplati da detto regolamento. Al momento delle importazione da cui è scaturita la controversia principale, queste regole generali, da applicarsi a norma del regolamento del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, che modifica il regolamento n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 289, pag 1), contenevano nel titolo I, lettera C, regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi. La regola C 3 stabiliva che l'unità di conto (UC) alla quale si faceva riferimento come criterio per delimitare determinate sottovoci era pari a 0,88867088 grammi di oro fino e che il tasso di cambio da applicare per la sua conversione nella moneta di uno Stato membro era quello corrispondente alla parità dichiarata per questa moneta presso il Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta.
punto 6
Le parti nella causa principale convengono che, in base a detta regola, l'importo di 30 UC, che costituiva il parametro divisorio fra le due sottovoci tariffarie di cui trattasi, equivaleva a 109,80 DM, poiché l'unità di conto corrispondeva a 3,66 DM.
punto 7
Per il calcolo del valore del succo d'arancia importato nella fattispecie, lo Hauptzollamt considerava, nel provvedimento di modifica, che gli elementi che servivano a determinare detto valore erano espressi in dollari statunitensi e che si doveva assumere come tasso di cambio l'ultimo corso di vendita constatato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi della Repubblica federale di Germania, conformemente all'art. 12 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803), relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6). Al momento dell'importazione di cui trattasi, detto tasso era di 2,10 DM per un dollaro statunitense. Secondo questo parametro, il valore del succo d'arancia importato risultava di 103,64 DM per 100 kg di peso netto, cioè inferiore all'importo di 109,80 DM che si considerava l'equivalente di 30 UC.
punto 8
L'importatore non negava la conformità del suddetto metodo di calcolo alle disposizioni comunitarie vigenti. Tuttavia, esso sosteneva che, se l'importazione fosse stata effettuata alla stessa data in un altro Stato membro, con questo sistema di calcolo il valore del succo d'arancia sarebbe risultato superiore alle 30 UC e di conseguenza la merce sarebbe andata esente da prelievo.
punto 9
Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale, dopo aver riconosciuto che questo rilievo è fondato, osserva che tale disparità tributaria fra i vari Stati membri costituisce violazione del divieto di discriminazione sancito dall art. 40 del Trattato e, inoltre, del principio generale delle parità di trattamento.
punto 10
È in base a questa considerazione che il Finanzgericht ha sollevato le seguenti questioni: «1) Se l'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, combinato con l'allegato I dello stesso regolamento e con l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1977, n. 2857, sia invalido in quanto contempla un prelievo, per merci della voce 20.07 Β II b) 1 della tariffa doganale comune, il cui valore, calcolato in base ai tassi di cambio stabiliti nelle regole generali, lettera C, n. 3, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, risulta, all'importazione nella Repubblica federale di Germania, pari o inferiore a 30 unità di conto per 100 kg netti, mentre — supposto lo stesso prezzo d'importazione in dollari — la stessa merce avrebbe un valore superiore a 30 unità di conto, cosicché negli altri Stati membri non si riscuoterebbe prelievo. 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare senz'altro le norme sulla riscossione del prelievo a motivo della invalidità dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee o se sia necessario, a tal fine, un provvedimento del competente organo legislativo comunitario. 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se, nell'ipotesi indicata sub 1), gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare le norme sulla riscossione del prelievo per il motivo che l'imposizione dello stesso condurrebbe ad una violazione del principio di uguaglianza in contrasto con i valori accolti dal legislatore».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 11
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica, com'è dichiarato nel secondo considerando del regolamento n. 516/77, l'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità inteso a stabilizzare il mercato comunitario. Il regime unico degli scambi con i paesi terzi comunitario. Il regime unico degli scambi con i paesi terzi costituisce uno degli obiettivi fondamentali del mercato comune, che si fonda, a norma dell'art. 3, lett. b), del Trattato, sull'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi, e che si estende, in forza dell'art. 38, all'agricoltura e al commercio dei prodotti agricoli. La stabilizzazione dei mercati costituisce, in base all'art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato, uno degli scopi della politica agricola comune, che deve andare di pari passo con il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli.
punto 12
Ne risulta che l'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità va considerata come uno degli scopi essenziali del regolamento n. 516/77. E quindi necessario interpretare le disposizioni di detto regolamento, e quelle che sono necessarie per la sua applicazione, tenendo conto di detto scopo.
punto 13
Un secondo elemento interpretativo risiede nel fatto che il prelievo contemplato dal regolamento n. 516/77 si applica per gli zuccheri aggiunti ai prodotti di cui trattasi onde armonizzare il regime degli scambi nel settore dei succhi d'arancia con quello contemplato per lo zucchero. Le disposizioni di detto regolamento mirano quindi ad assoggettare al prelievo soltanto i prodotti trasformati cui è stato aggiunto zucchero.
punto 14
Quindi, il regolamento n. 516/77, fissando, per i succhi d'arancia, un limite forfettario di 30 UC il quintale, oltre il quale la merce importata nella Comunità va esente da prelievo, e stabilendo criteri per convertire detto importo in moneta nazionale, mira soltanto a facilitare i controlli e le ispezioni doganali alle frontiere della Comunità.
punto 15
Questi due elementi d'interpretazione possono servire al Finanzgericht per risolvere problemi come quello esposto nella prima questione.
punto 16
Infatti, allorché, nell'ambito di un regime unico di scambi con i paesi terzi, l'importazione di succhi d'arancia in determinati Stati membri non dà luogo alla riscossione del prelievo contemplato dal regolamento n. 516/77 in quanto detti prodotti si presumono privi di zucchero aggiunto, gli stessi prodotti non possono considerarsi come contenenti zucchero aggiunto, ed essere colpiti da prelievo, per questo motivo, all'importazione in altri Stati membri.
punto 17
Questa conclusione è tanto più cogente in quanto consente di evitare che le autorità doganali di uno Stato membro, a causa dell'alea delle fluttuazioni monetarie, effettuino classificazioni tariffarie diverse da quelle che possono operare le autorità doganali di un altro Stato membro.
punto 18
Così stando le cose, non è lecito sostenere che alcuni succhi d'arancia possono rientrare in una determinata sottovoce della tariffa doganale comune, e per questo motivo essere soggetti a prelievo, in alcuni Stati membri, ma rientrare in un'altra sottovoce, e di conseguenza andare esenti da prelievo, in altri paesi della Comunità.
punto 19
La prima questione va quindi risolta come segue: l'art. 2 del regolamento n. 516/77, in relazione all'allegato I dello stesso regolamento, va interpretato nel senso che non vi è motivo di riscuotere un prelievo per gli zuccheri aggiunti, all'atto dell'importazione di succhi d'arancia in uno Stato membro, qualora sia provato che gli stessi succhi d'arancia sono esenti dal prelievo in altri Stati membri.
punto 20
Ne risulta che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce l'esistenza di elementi atti ad inficiare la validità dell'art. 2 del regolamento n. 516/77 così interpretato.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione

punto 21
Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non vi è più motivo di esaminare la seconda e la terza questione, che sono diventate prive d'oggetto.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione › Sulle spese

punto 22
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 20 luglio 1979, dichiara: 1) L'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 516/77, in relazione all'allegato I dello stesso regolamento, va interpretato nel senso che non vi è motivo di riscuotere un prelievo per gli zuccheri aggiunti, all'atto dell importazione di succhi d'arancia in uno Stato membro, qualora sia provato che gli stessi succhi d'arancia sono esenti dal prelievo in altri Stati membri. 2) L'esame della questione sollevata non ha rivelato l'esistenza di elementi atti ad inficiare la validità dell'art. 2 del regolamento n. 516/77 così interpretato.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 giugno 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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