Sez. L, Sentenza n. 773 del 29/01/1988 (Rv. 457181 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - INCASSO DI FATTURE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL PREPONENTE DEL RENDICONTO - SUSSISTENZA.*
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - INCASSO DI FATTURE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL PREPONENTE DEL RENDICONTO - SUSSISTENZA.*
Nel caso in cui l'agente sia obbligato a tenere in deposito nei propri locali la merce prodotta dal preponente e ad eseguirne la vendita, secondo le condizioni convenute, nonché ad incassare le fatture emesse nei confronti della clientela dal preponente sulla base delle bolle di consegna settimanalmente trasmessegli dallo agente, è configurabile, non un contratto di Agenzia (nel quale l'attività dell'agente non si estende, di norma, all'esazione dei corrispettivi dovuti dai clienti), ma una convenzione assimilabile al contratto di commissione. Ne consegue che a tale contratto (art. 1731 cod. civ.), che è un mandato senza rappresentanza avente per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario, sono direttamente applicabili le norme generali sul mandato (peraltro estensibili, in via analogica, anche al contratto di Agenzia) ed in particolare le regole poste dagli artt. 1710, 1712 e 1713 cod. civ., sicché l'Obbligo del commissionario d'inviare al committente un analitico rendiconto dell'attività svolta e gli incassi effettuati per conto del committente medesimo sussiste, in virtù di dette norme, anche in Mancanza di specifica previsione nel contratto stipulato dalle parti. (V 325/86, mass n 443951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)