Sez. L, Sentenza n. 325 del 18/01/1986 (Rv. 443951 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - FACOLTÀ O OBBLIGO DELL'AGENTE DI INCASSARE PER CONTO DEL PREPONENTE I CORRISPETTIVI DOVUTI DAI CLIENTI - ELEMENTO ACCIDENTALE DEL CONTRATTO DI AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DELL'AGENTE AD UNA PERCENTUALE SUGLI INCASSI - SUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DI DETTA PERCENTUALE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - FACOLTÀ O OBBLIGO DELL'AGENTE DI INCASSARE PER CONTO DEL PREPONENTE I CORRISPETTIVI DOVUTI DAI CLIENTI - ELEMENTO ACCIDENTALE DEL CONTRATTO DI AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DELL'AGENTE AD UNA PERCENTUALE SUGLI INCASSI - SUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DI DETTA PERCENTUALE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
La facoltà (o l'Obbligo) dell'agente di incassare per conto del preponente i corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce elemento essenziale o naturale del contratto d'Agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, attribuendo all'agente il detto incarico. In tal caso - secondo l'espressa previsione contenuta negli accordi economici collettivi del 18 dicembre 1974 e del 18 gennaio 1977 - è dovuta all'agente una percentuale sugli incassi, computata separatamente dalle provvigioni sugli affari promossi, con la conseguenza che, se le parti pattuiscono nel contratto individuale la facoltà o l'Obbligo predetti, ma nello stesso tempo non prevedono anche la percentuale sugli incassi spettanti all'agente, il giudice può stabilire il corrispettivo dell'opera dell'agente, analogamente a quanto si verifica in ipotesi di lavoro autonomo (art. 2225 cod. civ.) ove le parti abbiano omesso di fissare il compenso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Contr. Coll. 18/12/1974, Contr. Coll. 18/01/1977
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)