Sez. 1, Sentenza n. 1890 del 28/01/2010 (Rv. 611287 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Classificazione agricola dell'area - Vincolo urbanistico d'inedificabilità - Conseguenze - Commisurazione dell'indennità al valore agricolo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema d'indennità d'espropriazione, la bipartizione dei suoli in agricoli ed edificabili, introdotta dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 non consente qualificazioni intermedie e si fonda su una verifica oggettiva derivante esclusivamente dalla classificazione urbanistica delle aree. Ne consegue che non può essere qualificato edificabile un terreno che gli strumenti urbanistici abbiano assoggettato a vincolo d'inedificabilità o al quale abbiano attribuito destinazione agricola, essendo in entrambi i casi precluse le possibilità legali di edificazione. (In applicazione del principio, è stato ritenuto irrilevante il parere espresso dal dirigente dell'ufficio legale dell'ente territoriale espropriante in ordine alla edificabilità del suolo a fronte della classificazione dell'area in zona "E" ovvero a destinazione agricola).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)