Sez. 1, Sentenza n. 708 del 06/03/1969 (Rv. 338985 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO - CREDITORE TITOLARE DI UN CREDITO MAGGIORE - RIMEDIO - AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO - CREDITORE TITOLARE DI UN CREDITO MAGGIORE - RIMEDIO - AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO.*
Ove, in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il Commissario liquidatore abbia ammesso allo stato passivo un credito in relazione ad un dato rapporto (nella specie prestazione d'opera), il creditore, che vanti un maggior credito derivante dallo stesso rapporto giuridico, non dedotto in precedenza e percio non vagliato dal Commissario liquidatore, puo far valere il suo diritto non con il rimedio dell'opposizione allo stato passivo, ma semplicemente con l'insinuazione tardiva del credito stesso.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)