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Sez. 1, Sentenza n. 1111 del 10/02/1999 (Rv. 523086 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Fase successiva all'avvenuta ammissione - Facoltà del giurante - Limiti.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523086-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)