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Sez. 2, Sentenza n. 9927 del 24/05/2004 (Rv. 573073 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA | Formula ammessa sull'accordo delle parti - Revocabilità anche in sede di decisione sul merito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573073-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA

L'ammissione - sull'accordo delle parti - della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo né nell'art. 2738, primo comma, cod. civ. - che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria - né nell'art. 177, terzo comma n. 1, cod. proc. civ., che sancisce l'irrevocabilità delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)