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Sez. 6, Sentenza n. 266 del 09/02/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103822 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - ESTREMI - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1967-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103822-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - ESTREMI - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*

La circostanza aggravante della connessione teleologica e applicabile anche nel caso in cui il reato mezzo e il reato fine siano commessi con unica Azione (cosiddetti reati contestuali). La ragione della aggravante risiede nella maggiore pericolosita di colui il quale, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria od eventuale commissione del reato mezzo, per cui risulta essere presupposto unico e indispensabile della circostanza la consapevolezza da parte del colpevole della pluralita delle risoluzioni e della loro coordinazione finalistica. Accertata l'esistenza soggettiva di tale nesso fra i due reati concorrenti, deve ritenersi l'aggravante, anche se vi e coincidenza cronologica fra i due reati, allorche sono commessi con unica Azione. (Conf, in genere e in fattispecie, 103304, anno 1967' 102266, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)