Sez. 5, Ordinanza n. 737 del 05/03/1970 Cc. (dep. 30/06/1970) Rv. 114785 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESIMENTE DEL FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESIMENTE DEL FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
Perche possa trovare applicazione l'esimente del fatto scusabile, in tema di emissione di assegni a vuoto, occorre che l'errore dipenda da un fatto che non si sarebbe potuto evitare con l'impiego della comune diligenza e che abbia ragionevolmente indotto in errore l'emittente facendogli credere, nell'atto in cui emetteva l'assegno, di possedere presso il trattario la provvista necessaria per pagare. Deve trattarsi di un fatto imprevedibile, rigorosamente provato, che non rientri nella normalita della vita degli affari o delle relazioni sociali, poiche, altrimenti, esso si identificherebbe con la condotta colposa del traente o si risolverebbe in una mera opinione della liceita della medesima condotta, opinione che deve, invece, considerarsi del tutto irrilevante agli effetti della legge penale. (V 112395, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)