Sez. 5 - , Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 (Rv. 657356 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Esenzione Ici ex art 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici - Consorzio ASI (Area sviluppo industriale) - Inapplicabilità – Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; peraltro, le "finalità istituzionali", proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di "servizi pubblici", i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio ASI - Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)