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Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 13/12/1995 Cc. (dep. 23/01/1996) Rv. 203776 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero | Atti a corredo della richiesta - Elementi a favore dell'imputato - Inclusione, fra questi, di tutte le dichiarazioni dei collaboranti - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203776-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero

L'art. 291, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere interpretato nel senso che fra gli atti che il pubblico ministero ha l'obbligo di presentare al giudice con la richiesta di emissione della misura cautelare sono compresi, in quanto potenziali "elementi a favore dell'imputato", le dichiarazioni dei collaboranti, nessuna esclusa, anche se non apparentemente "a favore" dell'imputato medesimo: spetta infatti a quest'ultimo stabilire quali siano gli elementi che debbono essere utilizzati per sostenere la sua innocenza, ben potendo una chiamata di correo risultare favorevole alla tesi difensiva (perché, ad esempio, in palese contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)