Sez. U - , Ordinanza n. 27888 del 13/10/2021 (Rv. 662467 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - Inclusione "Ratione temporis" - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), in base al principio del cd. "petitum" sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 19, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 52 quater CORTE COST., Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)