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Sez. 2, Sentenza n. 1572 del 08/05/1969 (Rv. 340466 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO ALL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PRECLUSIONE ALLE INNOVAZIONI - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO INTOLLERABILE PER IL CONDOMINO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340466-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO ALL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PRECLUSIONE ALLE INNOVAZIONI - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO INTOLLERABILE PER IL CONDOMINO - NECESSITA.*

Il pregiudizio del condomino, che, a norma del secondo comma dello art. 1120 cod.civ. costituisce preclusione alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, deve essere intollerabile con la conseguenza che se la innovazione e utile a tutti i condomini eccetto uno e se a questi la innovazione arreca un pregiudizio tollerabile, soprattutto in relazione alla sua temporaneita e saltuarieta, l'innovazione deve essere consentita. (fattispecie di opposizione alla costruzione di una 'scala marinarĂ  di collegamento tra un ballatoio condominiale ed il lastrico condominiale, per il fastidio e parziale impedimento all'apertura della propria porta in occasione di eventuali accessi per lavori). (V. 954-67, mass. N. 327196).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)