Sez. 2, Sentenza n. 1572 del 08/05/1969 (Rv. 340466 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO ALL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PRECLUSIONE ALLE INNOVAZIONI - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO INTOLLERABILE PER IL CONDOMINO - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO ALL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PRECLUSIONE ALLE INNOVAZIONI - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO INTOLLERABILE PER IL CONDOMINO - NECESSITA.*
Il pregiudizio del condomino, che, a norma del secondo comma dello art. 1120 cod.civ. costituisce preclusione alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, deve essere intollerabile con la conseguenza che se la innovazione e utile a tutti i condomini eccetto uno e se a questi la innovazione arreca un pregiudizio tollerabile, soprattutto in relazione alla sua temporaneita e saltuarieta, l'innovazione deve essere consentita. (fattispecie di opposizione alla costruzione di una 'scala marinarĂ di collegamento tra un ballatoio condominiale ed il lastrico condominiale, per il fastidio e parziale impedimento all'apertura della propria porta in occasione di eventuali accessi per lavori). (V. 954-67, mass. N. 327196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)