Sez. 2, Sentenza n. 954 del 10/05/1967 (Rv. 327196 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO DELL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PREGIUDIZIO PER IL SINGOLO CONDOMINIO - NOZIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RISPETTO DELL'UTILIZZAZIONE GIA REALIZZATA DAL CONDOMINO - PREGIUDIZIO PER IL SINGOLO CONDOMINIO - NOZIONE - LIMITI.*
La norma di cui al secondo comma dell'art. 1120 cod.civ., nella parte in cui vieta le innovazioni che - rendono talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, vuole favorire tutte quelle innovazioni che aumentano la funzionalita ed il valore dell'edificio, ma pone il limite invalicabile dell'inservibilita della parte comune anche nei confronti di un solo condomino, inservibilita che va interpretata come sensibile menomazione dell'utilita che il condominio ne ritraeva secondo l'originaria Costituzione della comunione il che significa che, se l'innovazione introdotta nell'interesse comune arreca un pregiudizio anche ad un solo condomino, nell'uso di una parte comune dell'edificio, tale da superare i limiti della tollerabilita, l'innovazione non puo essere consentita, perche, in sostanza, si ha un mutamento della destinazione economica della cosa. Il pregiudizio del condomino danneggiato, che deve essere intollerabile, non puo farsi coincidere con la Mancanza di una utilita propria del condomino stesso pertanto, se l'innovazione e utile a tutti i condomini, eccetto uno, e se a questo l'innovazione arreca un pregiudizio tollerabile, l'innovazione stessa deve ritenersi consentita e non puo essere esclusa sol perche non importa anche utilita a lui.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)