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Sez. 2, Sentenza n. 531 del 24/01/1979 (Rv. 396648 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ONERE DI DISCONOSCIMENTO - INSUSSISTENZA - SCRITTURA PRIVATA TACITAMENTE RICONOSCIUTA - AMMISSIONE COME SCRITTURA DI COMPARAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396648-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ONERE DI DISCONOSCIMENTO - INSUSSISTENZA - SCRITTURA PRIVATA TACITAMENTE RICONOSCIUTA - AMMISSIONE COME SCRITTURA DI COMPARAZIONE - LEGITTIMITA.*

Anche se per le scritture di comparazione non trova applicazione la normativa sull'Onere del disconoscimento delle scritture prodotte in giudizio, essendo esse prodotte per dedurre prove non dal loro contenuto bensi dal loro estrinseco, tuttavia la scrittura privata, che sia stata riconosciuta tacitamente dalla controparte, che non ne abbia mai contestata l'autenticita, puo essere ammessa dal giudice come scrittura di comparazione a termini del secondo comma dell'art 217 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 217, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)