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Sez. 1, Sentenza n. 25217 del 08/11/2013 (Rv. 628443 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Intervento di qualunque interessato - Art. 18, nono comma, legge fall. - Interpretazione.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628443-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'art. 18, nono comma, legge fall., secondo cui, nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste, va interpretato nel senso che, decorso quel termine, nessun intervento può aver luogo, neppure "ad adiuvandum", atteso che l'interesse richiesto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. potrebbe legittimare l'interventore adesivo alla proposizione del reclamo, sicché consentirne la costituzione tardiva equivarrebbe a rimetterlo in termini per reclamare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)