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Sez. L, Sentenza n. 19834 del 04/10/2004 (Rv. 577513 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO | Mancata fissazione di nuova udienza - Sanatoria in caso di mancata deduzione in tempo utile ex art. 157 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577513-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO

A norma dell'art. 419 cod. proc. civ., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'intervento del terzo ex art. 105 cod. proc. civ. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora sia tardivo, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove; tale previsione, avendo carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità dei privati, mentre non ha la medesima natura la disposizione (introdotta nell'art. 419 citato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193 del 1983) prevedente, in caso di intervento volontario, la fissazione di una nuova udienza e la notifica della memoria dell'interveniente e del provvedimento di rifissazione alle parti originarie; con la conseguenza che, in caso di omissione degli adempimenti da ultimo ricordati, la parte nel cui interesse i suddetti sono disposti deve, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., far valere la nullità derivante dalla mancata fissazione della nuova udienza nella prima difesa successiva al fatto o alla notizia di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)