Sez. 3, Sentenza n. 20743 del 26/10/2004 (Rv. 577830 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO | Contratto di leasing - Assicurazione contro il furto - Cosiddetta "appendice di vincolo" in favore del finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO
In tema di leasing automobilistico, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma può pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore - contraente assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)