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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022 (Rv. 664264 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE | Contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo - Interpretazione - Elementi rilevanti - Contratto in favore del finanziatore - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2022-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664264-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE

In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).

Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)