Sez. 3, Sentenza n. 18792 del 26/09/2005 (Rv. 586120 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Amministratore unico di società - Atto compiuto in conflitto d'interessi con l'ente in assenza di previa delibera consiliare - Disciplina - Art. 1394 cod. civ. - Applicabilità - Amministratore unico di società - Atto compiuto in conflitto d'interessi con l'ente emerso in sede di delibera consiliare - Disciplina - Art. 2391 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
In tema di società, mentre l'art. 2394 si applica agli atti compiuti dal rappresentante della società di capitali quando manchi una deliberazione del consiglio di amministrazione con la determinazione del contenuto del contratto, l'art. 2391 cod. civ. si applica, invece, nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l'attuazione del contratto sia affidata all'amministratore in conflitto di interessi con l'ente. Ne consegue che il contratto è suscettibile di essere annullato, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., se sia stato concluso dall'amministratore unico o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza che, delegato o meno, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare, mentre, in ogni altra ipotesi, la conclusione del contratto è deliberata dal consiglio di amministrazione ed il conflitto d'interessi si manifesta già nella fase deliberativa, cosicché, trovando applicazione l'art. 2391 cod. civ., l'annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)