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Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 10/04/2000 (Rv. 535500 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Amministratore unico di società - Atto compiuto in conflitto d'interessi con l'ente in assenza di previa delibera consiliare - Disciplina - Art. 1394 cod. civ. - Applicabilità - Art. 2391 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535500-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI

La disciplina dell'atto compiuto dall'amministratore unico in nome della società ed in conflitto d'interessi con la stessa si rinviene nell'art. 1394 cod. civ., e non nel successivo art. 2391, che presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di una delibera consiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)