Sez. 1, Ordinanza n. 590 del 09/04/1968 Cc. (dep. 01/06/1968) Rv. 108096 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE -DIFFERENZA RISPETTO ALLA PERICOLOSITA RIGUARDANTE LE MISURE DI SICUREZZA - ELEMENTI DA CUI VA DESUNTA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE -DIFFERENZA RISPETTO ALLA PERICOLOSITA RIGUARDANTE LE MISURE DI SICUREZZA - ELEMENTI DA CUI VA DESUNTA.*
La pericolosita cui fa riferimento l'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e quella sociale in senso lato, comprendente cioe, da una parte la semplice immoralita non costituente reato, dall'altra l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia raggiunta una prova sicura di reita per un delitto. Tale pericolosita, infatti, a differenza di quella richiesta dall'art. 202 cod.pen. per l'applicazione di una misura di sicurezza, non e necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'esame dell'intera personalita del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni, purche gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omerta, la Mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilita economiche, le denunzie per delitti anche colposi. (Conf. 106442, anno 1968 106376, 106339, anno 1967 100039, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)